Con apposita istanza redatta su carta legale indirizzata al Sindaco del Comune italiano di residenza, ovvero al Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero.
I documenti da presentare, come da circolare K28.1 dell'8 aprile 1991 al punto B, sono:
- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
- certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
- certificato di residenza.
- Documenti da presentare: Tutti gli atti di stato civile (elencati nella circolare K.28.1) in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo, che servono a dimostrare che la cittadinanza italiana si sia trasmessa, senza interruzione, dall'avo nato in Italia e poi emigrato fino al richiedente il riconoscimento. Gli atti devono essere debitamente tradotti e legalizzati secondo le convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.