Ufficio Stato Civile, Elettorale
Referente: Giulio Tirelli
Indirizzo: Piazza Roma n.2
Tel.: 0522 750722
Fax.: 0522 750725
E-mail: demografia@comune.campagnola-emilia.re.it
Requisiti :
- Essere dello stesso sesso
- Avere compiuto la maggiore eta’
- Essere di stato libero
- Non essere interdetti (vedi nota 1)
- Insussistenza di rapporti di parentela, affinità e adozione (ex art. 87 del codice civile) (vedi nota 2)
- Assenza di condanna per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o dell’unito civilmente con l’altra parte (vedi nota 3);
Descrizione del procedimento:
- Richiesta delle parti di voler costituire l’Unione Civile (vedi modulo nella sezione Modulistica) da presentare all’ufficio di Stato Civile , di un Comune italiano scelto dalla coppia , con copia dei documenti di identita’;
- L’Ufficiale dello Stato Civile competente curera’ l’istruttoria preliminare e si accordera’ con gli interessati per la data della dichiarazione .
- Dichiarazione di voler costituire l’Unione Civile resa di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune scelto, alla presenza di due testimoni, contestualmente alla scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni . In assenza di scelta, prevale il regime della comunione dei beni.
- Le parti possono, inoltre , scegliere di assumere, per la durata dell’unione civile , un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte che modifica il cognome dichiarera’se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio.
Per il CITTADINO STRANIERO occorre acquisire una dichiarazione rilasciata dall’Autorita’ diplomatico-consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del Paese di provenienza., dalla quale risulti che in base alle leggi a cui lo straniero è sottoposto per nazionalità non vi sono impedimenti all’Unione Civile.
SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI CIVILI
L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.
NOTE
- l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione e’ soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
- la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile “non possono contrarre matrimonio tra loro: gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini, lo zio e la nipote, la zia e il nipote, gli affini in linea retta (il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili), gli affini in linea collaterale in secondo grado, l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti, i figli adottivi della stessa persona, l’adottato e i figli dell’adottante, l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato”; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87.
- la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.