Accordo separazione personale consensuale/cessazione effetti civili/scioglimento del matrimonio/modifica condizioni – presso l’Ufficiale dello Stato Civile (art.12 L.162/2014)

  • Servizio attivo

Un procedimento semplificato, introdotto dall'art. 12 della legge 162/2014, che può essere concluso anche dinnanzi al Sindaco.


A chi è rivolto

I coniugi in comune accordo presso il comune di attuale residenza dei coniugi (indifferentemente), oppure presso il comune ove è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.

Come fare

A domanda

Cosa serve

Tale procedimento semplificato si può chiedere solo se ricorrono le seguenti condizioni:

  1. L’accordo deve essere consensuale;
  2. Non devono esserci figli: - minori; - maggiorenni ma incapaci o portatori di handicap grave; - maggiorenni economicamente non autosufficienti.
  3. L’accordo può contenere patti di trasferimento patrimoniali, purché non produttivi di effetti traslativi di diritti reali. A tale proposito si rende noto che l'ufficio di Stato Civile non è competente a fornire assistenza e consulenza in merito ai suddetti patti.
  • Sottoscrivere l’accordo nei modi e nei tempi concordati. Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficio di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo.

Cosa si ottiene

Accordo separazione personale consensuale/cessazione effetti civili/scioglimento del matrimonio

Esito

Ufficio demografici Comune di Campagnola Emilia - PIAZZA ROMA, 2 - TEL. 0522 750721 / 0522750722 / 0522 750723 - email: anagrafe@comune.campagnola-emilia.re.it - pec: campagnolaemilia@cert.provincia.re.it

Tempi e scadenze

Sia la separazione consensuale che il divorzio si svolgono in due momenti. Nel primo incontro con l'Ufficiale di Stato Civile si firma l'accordo, con il secondo incontro, che non può avvenire prima di 30 giorni dall'accordo, si firma la conferma. Con la nuova normativa, dopo la separazione consensuale, la cui decorrenza parte dalla data dell'accordo, sempre che sia stato concluso con la relativa conferma, se si vuole procedere al divorzio (scioglimento/cessazione degli effetti civili) devono trascorrere SEI MESI.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Dichiarazione divorzio

dichiarazione divorzio

Dichiarazione separazione

Dichiarazione separazione

Contatti

Stato civile

Piazza Roma n.2 - piano terra

T 0522 750722

gtirelli@comune.campagnola-emilia.re.it

Argomenti:

Pagina aggiornata il 22/12/2023

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