Tributi: liquidazione, accertamento e sanzioni

  • Servizio attivo

In caso di omesso/insufficiente versamento o omessa/infedele dichiarazione viene emesso avviso di accertamento esecutivo.


A chi è rivolto

A tutti i contribuenti

Descrizione

L’Ufficio Tributi effettua un controllo, per quanto riguarda l’IMU, sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti e verifica che l’importo pagato sia esatto. In caso di discrepanza (ad es., si è versato meno dell’importo dovuto), l’ufficio emette un avviso di accertamento esecutivo, mediante il quale viene richiesto il pagamento della somma non versata e vengono applicate le sanzioni corrispondenti. L'avviso di accertamento è l'atto mediante il quale l’ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un’attività di controllo sostanziale.

L’attività di accertamento, prevista per tutti i tributi comunali, prevede il controllo, da parte dell’ufficio, della veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni e se la dichiarazione stessa è stata presentata. In caso di dati non veritieri o di dichiarazione mancante, viene emesso un avviso di accertamento, con il relativo importo da liquidare e le eventuali sanzioni da applicare. Sono previsti vari tipi di sanzioni, a seconda del tipo di violazione commessa rispetto ai vari tributi. Per gli atti di liquidazione o accertamento o per i solleciti di pagamento emessi a decorrere dal 01/01/2020 trovano applicazione le norme sull'accertamento immediatamente esecutivo (L. 160/19)

Come fare

Negli avvisi di liquidazione o accertamento sono specificate tutte le modalità per il pagamento dell'importo dovuto e delle eventuali sanzioni.
Nel caso si riceva un avviso di accertamento per mancato pagamento IMU, ma si è in possesso della ricevuta di pagamento, è possibile fare un'istanza di annullo in autotutela. L’istanza contiene un’esposizione sintetica dei fatti ed é corredata della documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute.

In caso di temporanea difficoltà economica è possibile richiedere una rateizzazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 21 del Regolamento delle entrate Comunali e ai sensi dell'art.1, comma da 796 a 802 L.160/2019:

L’ente creditore, su richiesta del contribuente, può concedere la rateizzazione del pagamento della somma dovuta sulla base del presente avviso di accertamento esecutivo, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 fino a trentasei rate mensili;

La richiesta di rateizzazione del debito tributario deve essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea condizione di difficoltà economica mediante l’esibizione di oggettiva documentazione (modello ISEE, iscrizione alle liste di collocamento, disoccupazione, cassa integrazione, perdita del lavoro, ultima dichiarazione IVA, ultimo bilancio approvato, ultimo conto economico, indice di liquidità aziendale, documentazione certificante avvenimenti particolari e non prevedibili o altra documentazione ritenuta utile dal contribuente).

L’individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti tributari vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto alla data dell’istanza, relativi ai tributi gestiti direttamente dal Comune. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateizzazione.

La rata di pagamento minima è pari ad euro 50,00.

La rateizzazione comporta l’applicazione di interessi di dilazione, al tasso legale vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.

L’accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicato per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni o documenti per un massimo di 30 giorni.

Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

L’importo della prima rata deve essere versato entro l’ultimo giorno del mese di emissione del provvedimento, le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun mese.

Il calcolo del piano di rateizzazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. “alla francese”.

Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza automatica dal beneficio da parte del contribuente e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 12 rate, a condizione che non sia intervenuta decadenza di cui sopra.

Ricevuta la richiesta di rateizzazione, l’ente può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo in caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive eventualmente già avviate alla data di concessione della rateazione

Cosa serve

Negli avvisi di liquidazione o accertamento sono specificate tutte le modalità per il pagamento dell'importo dovuto e delle eventuali sanzioni.

Cosa si ottiene

Pagamento dell'imposta accertata

Esito

La quietanza di versamento F24 viene rilasciata dall'intermediario presso il quale viene effettuato il pagamento. La quietanza va conservata per 5 anni.

Tempi e scadenze

Entro i termini indicati sull'atto notificato

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Regolamento entrate Tributarie

Regolamento entrate Tributarie

Richiesta rateizzazione

Richiesta rateizzazione

Contatti

Servizio Tributi

c/o sede Municipale - Piazza Roma n. 2 - primo piano

T 0522 750712

tributi@comune.campagnola-emilia.re.it

Argomenti:

Pagina aggiornata il 27/12/2023

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