IL VOTO PER IL RINNOVO DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Chi ha diritto al voto

Tutti i cittadini di cittadinanza italiana, iscritti nelle liste elettorali del comune che hanno compiuto il 18° anno di età alla data della votazione.
Hanno, altresì, diritto di elettorato attivo i cittadini stranieri, appartenenti a stati membri dell’Unione Europea residenti nei comuni interessati alle consultazioni elettorali, iscritti nelle liste elettorali aggiunte.

I cittadini dell’Unione iscritti nelle liste aggiunte:

  • possono esercitare il diritto di voto per l’elezione del sindaco, del consiglio comunale e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti;
  • possono candidarsi a consigliere comunale e circoscrizionale;
  • possono essere nominati componenti della Giunta del comune in cui sono eletti consiglieri (con esclusione della carica di vicesindaco).

Il sistema elettorale
Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione del consiglio comunale.
La scheda è la stessa utilizzata per l’elezione del consiglio comunale. I cognomi dei candidati a sindaco sono scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco si trovano i contrassegni della lista o delle liste a esso collegate.

Elezione del sindaco e del consiglio comunale (art. 71 D.Lgs. 267/2000)
L’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all’elezione del sindaco.
Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale.
Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

E’ proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti.

A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
Nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla.