Contributo per autonoma sistemazione (CAS)

Dettagli della notizia

E' possibile richiedere un contributo per autonoma sistemazione a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 17 settembre 2024

Data:

07 Ottobre 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

È previsto un Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) in favore dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni principali, in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal giorno 17 settembre 2024, che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione temporanea.

La domanda va presentata entro il 31 ottobre 2024 nel Comune nel cui territorio è ubicata l’abitazione sgomberata.

 REQUISITI RICONOSCIMENTO

  1. Per nucleo familiare si intende quello con residenza anagrafica e dimora abituale alla data degli eventi calamitosi nell’abitazione sgomberata come risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, ovvero quello composto da un numero inferiore sulla base di quanto dichiarato dal richiedente il contributo o comunque accertato dal Comune.
  2. Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare; NON interessa il domicilio.
  3. Il contributo spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa (anche presso parenti/amici, roulotte/camper) NON assegnatario di un alloggio con oneri a carico della pubblica amministrazione
  4. Non sono cumulabili i contributi per l’autonoma sistemazione connessi agli eventi verificatisi a partire dal giorno 17 settembre 2024 e quelli connessi a precedenti eventi calamitosi. Pertanto:

- il nucleo familiare che, al 17 settembre 2024, NON era ancora rientrato nell’abitazione sgomberata in conseguenza degli eventi di maggio 2023 o luglio 2023 continua a percepire il CAS riconosciuto per quegli eventi (e il Comune/Unione rendiconta rispettivamente al Commissario straordinario o all’Agenzia) e non deve presentare alcuna domanda;

- il nucleo familiare che, al 17 settembre 2024, pur essendo già rientrato nell’abitazione sgomberata in conseguenza degli eventi di maggio 2023 o luglio 2023, è stato nuovamente sgomberato può presentare domanda CAS per questi eventi e il Comune/Unione rendiconterà all’Agenzia.

MODALITÀ RICHIESTA

  1. Presentazione entro il termine perentorio del 31 ottobre 2024 di apposita domanda di CAS utilizzando il modulo allegato alla direttiva.
  2. La domanda deve essere presentata al Comune nel cui territorio è ubicata l’abitazione sgomberata.
  3. La domanda di contributo può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata a.r., inviata tramite PEC o PEO all’indirizzo PEC dell’Amministrazione Comunale. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta o PEO, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

IMPORTO MENSILE

 € MESE NR. COMPONENTI NUCLEO
400 1
500 2
700 3
800 4
900 5 O PIÙ

 

DURATA

  1. Il contributo è concesso a decorrere dalla data dell’ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall’interessato e confermata con apposita attestazione dall’amministrazione comunale. L’ordinanza di sgombero può essere dipesa da inagibilità dell’abitazione per ragioni strutturali a seguito di dissesto idrogeologico (anche per frana in aderenza al fabbricato, frana incombente che minaccia il fabbricato, interruzione della viabilità) e/o, in caso di alluvione, per carenza dei requisiti igienico-sanitari conseguente alle infiltrazioni d’acqua.
  2. Il contributo spetta fino alla revoca dell’ordinanza di sgombero/a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell’abitazione/a che si sia provveduto ad altra sistemazione abitativa avente carattere di stabilità, e, comunque, non oltre la scadenza dello stato di emergenza

Ultimo aggiornamento: 07/10/2024, 16:03

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