NOVITA’ NORMATIVE – REGOLAMENTO – ALIQUOTE
TASI – Aliquote e detrazioni:
Aliquote e detrazioni TASI vigenti per l’anno d’imposta 2019 adottate con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29 gennaio 2019:
– Aliquota dello 0,1 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura di cui al comma 8, articolo 13, D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
– Aliquota dello 0,25 per cento per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
TASI – Chi deve e chi non deve pagare:
La legge n. 147/2013 ha istituito con decorrenza dal primo gennaio 2014 il tributo per i servizi indivisibili (TASI) delegando ai Comuni la sua regolamentazione sia in merito alle fattispecie immobiliari sottoposte a tassazione sia le modalità di versamento e l’eventuale introduzione di agevolazioni riferibili all’abitazione principale e unità ad esse assimilate. Per l’anno 2016 il regime del tributo ha subito variazioni significative in quanto sono state introdotte dalle Legge n. 208/2015 esclusioni inerenti gli alloggi qualificati come abitazione principale (comprese le relative pertinenze) e gli alloggi assimilati all’abitazione principale.
Sulla base della novità introdotta dalla citata Legge n. 208/2015 la TASI resta applicabile nel Comune di Campagnola Emilia per l’anno 2016 relativamente alle sole fattispecie di seguito elencate:
– fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura di cui al comma 8, articolo 13, D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. A tale fattispecie non si applica IMU. Qualora l’immobile sia detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (eventualità che può presentarsi per i soli fabbricati rurali strumentali concessi in affitto) la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta; la restante parte, cioè il 90%, è a carico del possessore;
– fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati. A tale fattispecie non si applica l’IMU;
– restano vigenti tutte le ulteriori esenzioni previste dalla normativa vigente in materia di TASI.
TASI – Qual’è il valore imponibile e come si calcola:
Per i fabbricati ai quali si applicano le aliquote dello 0,1 per cento oppure dello 0,25 per cento:
R.C.= Rendita Catastale x 1,05 (maggiorazione)
Valore imponibile:
R.C. X 160 (categorie catastali A – C/2 – C/6 – C/7)
R.C. X 140 (categorie catastali B – C/3 – C/4 – C/5)
R.C. X 80 (categorie catastali A/10 – D/5)
R.C. X 65 (categorie catastali D)
R.C. X 55 (categorie catastali C/1)
TRIBUTO ANNUO = Valore imponibile x aliquota corrispondente. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%.Per l’applicazione del beneficio occorre presentare la Dichiarazione IMU (se non già presentata a suo tempo).
Per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50%. Per poter usufruire del beneficio occorre presentare Dichiarazione IMU (se non già presentata a suo tempo).
TASI – Quando e come si paga:
Il versamento TASI si effettua in due rate di pari importo alle seguenti scadenze:
– entro il 16 giugno si versa la prima rata;
– entro il 16 dicembre si versa il saldo.
E’ facoltà del contribuente versare in unica soluzione entro il 16 giugno l’intera somma annuale. Per il versamento, in autoliquidazione, deve essere utilizzato il modello F24 con i seguenti codici tributo:
– 3959 denominato: TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;
– 3961 denominato: TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati. Secondo il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie non sono dovuti versamenti per somme inferiori ad € 2,50 di imposta annua. I codici tributo e le somme da versare vanno indicati nel Mod. F24 nella sezione IMU e altri tributi locali.
E’ possibile utilizzare la procedura di calcolo on-line: il programma Cityportal – calcolo IMU e TASI lo trovi all’interno della sezione “Elenco dei Siti Tematici” del sito oppure cliccando qui.
TASI – Cosa fare se il versamento non è stato effettuato entro la scadenza:
Per evitare che vengano applicate dall’Ufficio sanzioni piene, il contribuente che si accorge (prima che se ne accorga l’Ufficio addetto al controllo) di non avere effettuato il versamento entro i termini previsti, può, quindi, versare tardivamente l’imposta dovuta, oltre ad una sanzione ridotta e agli interessi, utilizzando la procedura prevista dal “Ravvedimento operoso“.
Il ravvedimento si suddivide in quattro tipologie: “sprint” se eseguito entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine del versamento, “breve” se eseguito dal 15° giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza, “intermedio” se eseguito dal 31° giorno al 90° giorno successivo alla scadenza e “lungo” se eseguito dal 91° giorno fino ad un anno dalla scadenza.
Con il ravvedimento “sprint” si deve applicare la sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo. Ad esempio, se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%; se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%.
Con il ravvedimento “breve” (dal 15° al 30° giorno successivi alla scadenza) si applica la sanzione del 1,5% fisso (1/10 del 15%).
Con il ravvedimento “intermedio” (dal 31° giorno al 90° giorno successivi alla scadenza) si applica la sanzione del 1,67% fisso (1/9 del 15%).
Con il ravvedimento “lungo” (dal 91° giorno ad un anno dalla scadenza) si applica la sanzione del 3,75% fisso (1/8 del 30%).
Sull’imposta dovuta (al netto della sanzione) vanno poi calcolati gli interessi in funzione dei giorni intercorrenti tra il termine di legge entro cui doveva essere eseguito il versamento e la data in cui si esegue la regolarizzazione ai seguenti saggi di interesse:
1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014
0,5% annuo dal 01/01/2015 al 31/12/2015
0,2% annuo dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0,1% annuo dal 01/01/2017 al 31/12/2017
0,3% annuo dal 01/01/2018 al 31/12/2018
0,8% annuo dal 01/01/2019
Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all’ufficio l’avvenuto pagamento a sanatoria utilizzando l’apposito modulo al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento.
TASI – Come richiedere il rimborso se è stata versata in eccesso.
Nel caso in cui il tributo sia stato versato in eccesso rispetto a quanto dovuto o nel caso in cui il tributo non fosse dovuto è possibile richiedere il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.