La Legge n. 147/2013 ha istituito con decorrenza 01/01/2014 il Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’ Imposta Municipale Propria, e di aree edificabili. Rientrano pertanto nel presupposto impositivo anche i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Oltre alle esenzioni previste dall’art. 7 del D.Lgs. 504 del 1992, la Tasi non si applica ai terreni agricoli.
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011.
In data 24/7/2014 il Comune di Campagnola Emilia ha approvato sia il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili TASI-IUC, che le aliquote da applicare per l’anno 2014 come sottoriportate:

0,33  per cento ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

ANZIANI E DISABILI
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la  residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dall’eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza,

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

FORZE DI POLIZIA

Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.

0   per cento

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8, ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE

Si applica alle abitazioni principali accatastate in categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze

0   per cento ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI
Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP..
0   per cento ALTRI IMMOBILI

Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.

0,1 per cento

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA

0,25 per cento  

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati

0,1 per cento

ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)

Alle abitazioni principali ed alle relative pertinenze vengono riconosciute le seguenti detrazioni:

Importo complessivo rendita catastale =
Unità abitativa + pertinenze entro:
Detrazione applicabile euro:
< 200 125
Da 200 a 250 120
Da 250 a 300 100
Da 300 a 350 80
Da 350 a 400 65
Da 400 a 450 45
Da 450 a 500 30
Da 500 a 550 10
> 550 0

N.B.: per la determinazione della detrazione si debbono considerare le rendite catastali dell’unità abitativa e delle pertinenze senza la rivalutazione del 5%.
La detrazione annuale deve essere rapportata ai mesi di possesso e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di abitazione principale si verifica.

La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati che risultano non soggetti al pagamento dell’ IMU. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
E’ ammesso il pagamento da parte dei possessori in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato.
La quota dovuta dal/i detentore/i è pari al 10% del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata (es: fabbricati rurali ad uso strumentale locati; alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari; alloggio assegnato al coniuge separato non proprietario).

QUANDO SI PAGA
Con Decreto Legge n. 88 del 9 giugno 2014 si dispone che il versamento della prima rata Tasi deve essere effettuato entro il 16 OTTOBRE 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei Regolamenti Tasi pubblicati nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 alla data del 18 settembre 2014. La seconda rata dovrà essere versata entro il 16 DICEMBRE 2014.
La Tasi, come l’IMU, è in autoliquidazione. Il contribuente dovrà provvedere autonomamente al calcolo ed alla compilazione del modello F24 per il pagamento.

CALCOLO ON-LINE TASI
E’ possibile utilizzare il modulo online di calcolo della TASI.

COME SI CALCOLA
Il calcolo della base imponibile è il medesimo dell’IMU.

COME SI PAGA
La TASI deve essere versata in autoliquidazione obbligatoriamente tramite modello F24 o bollettino postale.
Il  versamento può essere effettuato in Banca o in Posta ed è esente da commissioni.
Per il versamento dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:
3958 per abitazione principale e relative pertinenze
3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale
3961 per altri fabbricati.
L’ammontare dell’imposta da indicare in ogni  singolo rigo del modello F24 va arrotondata all’euro.
L’imposta non deve essere versata qualora essa sia inferiore o uguale a Euro 2,50. Tale importo si intende riferito all’imposta dovuta complessivamente per l’intero anno e non alle singole rate di acconto o saldo.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
I contribuenti che hanno omesso il versamento o eseguono il pagamento in ritardo o hanno sbagliato i calcoli, possono avvalersi dell’istituto del Ravvedimento Operoso per evitare la sanzione del 30% applicata al tributo. Il Ravvedimento Operoso consiste nel pagamento contestuale del tributo dovuto oltre ad una sanzione ed agli interessi legali rapportati a giorni (1,00% per l’anno 2014).
I Ravvedimenti si suddividono in tre tipologie: “sprint” se eseguito entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine del versamento, “breve” se eseguito dal 15° giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenze e “lungo” se eseguito dal trentunesimo giorno fino ad un anno dalla scadenza.
Con il Ravvedimento sprint si deve applicare la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, fino al 2,8% per 14 giorni di ritardo.
Con il Ravvedimento breve si deve applicare la sanzione del 3% fisso  (dal 15° giorno al 30° giorno successivi alla scadenza).
Con il Ravvedimento lungo si applica la sanzione del 3,75% fisso (dal 31° giorno ad un anno successivo alla scadenza).

DICHIARAZIONE TASI: TERMINI E MODALITA’
La dichiarazione Tasi soggiace alle stesse regole di quella dell’IMU. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione TASI entro il 30 giugno 2015 per le variazioni intervenute nel corso del 2014 utilizzando il modulo predisposto dal Comune.
La dichiarazione Tasi ha effetto anche per gli anni successivi. E’ necessario presentare una nuova dichiarazione solo se si verificano modifiche dei dati e degli elementi dichiarati a cui consegue un diverso ammontare del tributo.
Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’ICI e dell’IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
La presentazione della dichiarazione potrà avvenire con le seguenti modalità: consegna diretta al Comune ( che rilascia la ricevuta); spedizione postale con raccomandata senza avviso di ricevimento; invio telematico tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo : campagnolaemilia@cert.provincia.re.it.