Versamento residuale a saldo IMU 2013 entro il 24/01/2014.
Mini IMU in scadenza il 24 gennaio 2014
L’art. 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 dispone che “l’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale propria risultante dell’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal Comune per l’anno 2013 e, se non inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014”. Il termine di versamento è stato differito dall’art. 1, comma 680, Legge n. 147/2013 al 24 gennaio 2014.
Le fattispecie tenute al pagamento della mini IMU coincidono quindi con le seguenti fattispecie:
- le abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Dpr n. 616/1977;
- gli immobili di cui all’art. 4, comma 12- quinquies, del DL. n. 16/2012, ovvero la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- gli immobili di cui all’art. 2, comma 5, del DL n. 102/2013, ovvero l’unica abitazione, diversa da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e dal quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’art. 13, comma 5, del DL n. 201/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del DL n. 201/2011, ovvero i fabbricati rurali strumentali così definiti dall’art. 9, comma 3-bis del DL n. 557/1993.
Va precisato che per quanto attiene ai fabbricati rurali il versamento della mini-IMU non si pone in quanto era precluso ai Comuni di applicare un’aliquota diversa dal quella standard pari al 2 per mille.
All’obbligo di versamento della mini IMU sono tenuti anche gli immobili assimilati all’abitazione principale con delibera Comunale; per il Comune di Campagnola Emilia, all’art. 2 del Regolamento Comunale IMU, si dispone che” Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell’anziano o disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dall’eventuale/i coniuge/figli con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza”.
L’art. 1, comma 5, del Dl n. 133/2013, prevede il versamento della mini IMU qualora l’aliquota vigente nel 2013, per le casistiche sopra elencate, sia più alta di quella base. I contribuenti saranno tenuti a pagare il 40 per cento dell’imposta che scaturisce dal differenziale di aliquota, tenendo anche conto delle eventuali variazioni sulle detrazioni.
Da un punto di vista operativo il calcolo va fatto per l’intero anno.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/06/2013, il Comune di Campagnola Emilia ha stabilito l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze pari al 5,4 per mille ed ha confermato la detrazione base pari ad € 200,00 su base annuale, maggiorata di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il contribuente dovrà calcolare quanto dovuto nell’anno con aliquota al 5,4 per mille e quanto dovuto con aliquota al 4,00 per mille; il 40% di tale differenza è l’importo da versare entro il 24 gennaio 2014
Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la mini imu dovrà essere calcolata facendo la differenza dell’imposta dovuta per l’intero anno in base all’aliquota del 8,7 per mille e quella standard del 7,6 per mille, considerando il sistema di riduzioni dell’imposta previsto dall’art. 13, comma 8-bis del DL. n. 201/2011; il 40% di tale differenza è l’importo da versare entro il 24 gennaio 2014.
Vi sono due casi particolari:
- abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci ivi dimoranti e residenti. Queste sono assimilate all’abitazione principale solo dal 1^ luglio 2013; pertanto per il primo semestre (1^ gennaio fino al 30 giugno) occorre calcolare la differenza fra imposta dovuta sulla base dell’aliquota deliberata dal Comune e l’imposta risultante dall’aliquota base del 7,6 per mille considerando in ogni caso la detrazione di cui al comma 10, art. 13, del DL n. 201/2011, poiché il Comune di Campagnola Emilia ha deliberato l’aliquota del 5,4 per mille nulla è dovuto per il primo semestre; per il secondo semestre la differenza va invece calcolata tra imposta derivante dall’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e l’imposta calcolata con aliquota base del 4 per mille. Per il Comune di Campagnola Emilia quindi la differenza deriva dal confronto del dovuto sul secondo semestre fra l’applicazione dell’aliquota del 5,4 per mille e quella standard del 4,00 per mille.
- abitazioni appartenenti al personale del comparto sicurezza, si tratta di un’assimilazione che decorre dal 1^ luglio 2013 pertanto la differenza di prelievo sulla quale determinare il 40 per cento dovuto dal possessore va calcolata solo sul secondo semestre, considerando la differenza fra dovuto con aliquota del 5,4 per mille e quello con aliquota base del 4,00 per mille.
Per quanto riguarda il versamento occorre tener conto dell’importo minimo di versamento previsto all’art. 22 bis del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali il quale dispone che l’imposta non è versata qualora sia uguale o inferiore a euro 2,50; tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.