La Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito dall’1 gennaio 2020 la IUC-IMU e la IUC-TASI disciplinate dalla legge n. 147/2013 e nel contempo ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinandola all’art. 1 dal comma 739 al comma 787. La nuova IMU riunisce in un unico tributo tutte le fattispecie imponibili dei due precedenti prelievi tributari.

Il Comune di Campagnola Emilia con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 14 del 15/06/2020 ha approvato il Regolamento IMU con validità 01/01/2020. Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 15 del 15/06/2020 sono state approvate le aliquote per l’imposta municipale propria per l’anno 2020.

CHI DEVE PAGARE L’IMU?
L’imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) e a titolo di contratto di locazione finanziaria da parte dell’utilizzatore, nel comune di Campagnola Emilia.

ESENZIONI

A partire dal 01/01/2020 L’IMU non è dovuta ai sensi dell’art. 1, commi 740, 741, 758 e 759 della legge n. 160/2019 nei seguenti casi:

  • per gli immobili adibiti ad abitazione principale non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e  per le loro pertinenze nella misura massima di un C/6, un C/2 e un C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
  • per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • per i fabbricati di civile abitazione destinati al alloggi sociali come definiti dal D.M. delle infrastrutture 22 aprile 2008, (G.U. n. 146 del 24/6/2008) adibiti ad abitazione principale;
  • per la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini fiscali dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • per un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 29/3/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art.1 , comma 3, del D.Lgs. n. 99/2004 indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • per gli immobili posseduti dello Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Sevizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • per i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29/9/1973 n. 601;
  • per i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli art. 8 e19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • per i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art. 13,14 , 15  e16 del trattato tra Santa Sede e l’Italia sottoscritto l’11/2/1929 e reso esecutivo con legge 27/5/1929 n. 810;
  • per i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dell’imposta locale sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali rese esecutivi in Italia;
  • per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 504/92, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 91-bi del D.L. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, nonché il regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19/11/2012 n. 200.

Per disposizione regolamentare è inoltre esente dal pagamento dell’IMU:

  • una sola unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

L’Imposta Municipale Propria è quindi dovuta per tutti quegli immobili che non rientrano nelle casistiche sopra riportate.

Aliquote 2020

0,60  per cento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrazione

 

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE

 

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

 

 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione  medesima si verifica.

Esclusioni

 

PER ABITAZIONI PRINCIPALI ED EQUIPARATE ESCLUSE LE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 E A9

 

 

 

 

 

 

ABITAZIONI PRINCIPALI

Sono escluse dall’imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall’A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’esclusione per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’esclusione si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

ANZIANI E DISABILI

E’ considerata equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE

Casa familiare assegnata al genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

FORZE DI POLIZIA

E’ escluso un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. Sono  inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.

ALLOGGI SOCIALI
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale.

 

0,54 per cento

ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI

 

Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

1,06 per cento ALIQUOTA per IMMOBILI DI CATEGORIA C1, C3 e A10 ubicati nelle zone identificate come centro storico negli strumenti urbanistici in vigore per il comune di Campagnola Emilia https://www.comune.campagnola-emilia.re.it/wp-content/uploads/2021/11/Tavola-RUE1a_CENTROSTORICO-1-scaled.jpg   e per le quali non vi siano operative attività commerciali, artigianali o pubblici esercizi.
0,1 per cento FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA di cui all’art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, in caso di diversa categoria, sia presente l’attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura)
0,25 per cento BENI MERCE cioè i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Esenti TERRENI AGRICOLI posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3 del citato decreto legislativo n. 99/2004.

Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti

0,89 per cento ALIQUOTA PER ABITAZIONI DATE IN COMODATO GRATUITO (REGISTRATO E NON REGISTRATO) A PARENTI DI 1° GRADO CHE LA OCCUPANO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE (DOVE RISIEDONO E DIMORANO ABITUALMENTE)

 

Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all’Ente, a pena di decadenza, compilando e consegnando apposito modulo entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, ed avrà decorrenza dall’anno di presentazione della comunicazione; tale agevolazione si intende prorogata automaticamente finché permangano i requisiti previsti. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata all’ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione.

Ai sensi articolo 1,  comma 747,  lettera c) della legge n. 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:– l’immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9– il proprietario dell’immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9– il comodato deve essere registrato– il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell’immobile avuto in comodato– il proprietario dell’immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato

– la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato.

Fermo restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire dell’aliquota agevolata, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli minori.

0,99 per cento

 

 

ALIQUOTA ORDINARIA

 

Si  applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.

 

Per gli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998, l’imposta, determinata con tale aliquota è ridotta al 75 per cento ai sensi articolo 1 comma 760 della legge n. 160/2019.

 

Per il Comune di Campagnola Emilia l’esenzione dell’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili a seguito del sisma del 2012 è cessata al 31 dicembre 2018 (in base al richiamo operato dal comma 985 della Legge nazionale 145 del 30/12/2018 all’articolo 2 bis comma 43 del Decreto Legge 148/2017 convertito con legge 172/2017). Tali immobili pertanto sono soggetti ad IMU.

A partire dall’anno 2020, con il nuovo regolamento IMU adottato con delibera n. 14 del 15/06/2020, si evidenzia che, per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2, l’imposta è dovuta sulla base del valore dell’area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 746, della Legge n. 160 del 27/12/2019, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

 

QUANDO SI PAGA
Per il pagamento in acconto, da eseguirsi entro il 16 giugno 2020, si veda la sezione specifica IMU 2020 – informazioni per il pagamento dell’acconto.
Per il pagamento a saldo con eventuale conguaglio sulla prima rata, da eseguirsi entro il 16 dicembre 2020, si dovranno utilizzare le aliquote pubblicate nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
I contribuenti che hanno omesso il versamento o eseguono il pagamento in ritardo o hanno sbagliato i calcoli, possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per evitare la sanzione del 30% applicata al tributo dovuto.
Il ravvedimento operoso consiste nel pagamento contestuale del tributo dovuto oltre ad una “mini sanzione” ed agli interessi legali rapportati a giorni). Pr ulteriori informazioni consultare la sezione specifica:

https://www.comune.campagnola-emilia.re.it/i-servizi/tasse-e-tributi/ravvedimento-operoso/

 

COME SI PAGA

L’IMU dovuta al Comune di Campagnola Emilia e la quota a favore dello Stato devono essere versate per le rate d’acconto obbligatoriamente tramite modello F24. Il versamento può essere effettuato in banca o  in posta ed è esente da commissioni.Il modello F24 consente di poter compensare l’IMU con eventuali crediti spettanti al Contribuente per altre imposte (Irpef, Iva, ecc.).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 29/E del 29 maggio 2020 ha indicato i codici tributo da inserire nel modello F24 per il versamento IMU 2020.

Sono stati confermati, i codici tributo già istituiti con le Risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013 e si aggiunge alla lista un nuovo codice tributo 3939 denominato “IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE”.

Cod. tributo Denominazione
3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE
3913 IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
3914 IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
3939 IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE

L’ammontare dell’imposta da indicare in ogni singolo rigo del modello F24 va arrotondato all’euro.

Il comma 761 dell’art. 1 della legga 160/2019  dispone che l’imposta sia dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto e computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

 

AGEVOLAZIONI e RIDUZIONI

  • Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 si detrae una somma complessiva (detrazione) di 200,00 euro.
  • Limite di una sola pertinenza all’abitazione principale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  • Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati di interesse storico ed artistico di cui all’art. 10 codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
  • Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizione.  L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente o simile), o in una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3 lettere a) e b), D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia(art. 3 lettere c) e d). D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380), ed ai sensi del regolamento urbanistico edilizio comunale e delle leggi della Regione Emilia-Romagna vigenti in materia di classificazione degli interventi edilizi.
  • Riduzione del 50% della base imponibile per le unità abitative concesse in comodato gratuito  a parenti entro il primo grado qualora siano realizzate le seguenti condizioni:
    • l’immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
    • il proprietario dell’immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
    • il comodato deve essere registrato;
    • il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell’immobile avuto in comodato;
    • il proprietario dell’immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato;
    • la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato.
    • Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
  • Riduzione del 25% dell’imposta calcolata sugli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998 e relative pertinenze nei limiti di legge.

EMERGENZA COVID

La legge n. 77 del 17/7/2020 di conversione del D.L. n. 104 del 19/5/2020 e la legge n. 126 del  13/10/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 14/8/2020 prevedono ulteriori esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e delle spettacolo in particolare si dispongono che non è dovuta la prima e seconda rata anno 2020 relativa a:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2.

Non è dovuta la seconda rata IMU anno 2020 relativa a:

  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori dell’attività ivi esercitate; per questi immobili l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.

Si rimanda, in ogni caso, alle norme ed alla prassi che regolano l’imposta per le analisi di dettaglio.

Come si calcola

La Legge n. 160/2019  ha riservato allo Stato il gettito degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; i Comuni possono aumentare sino allo 0,3% l’aliquota standard dello 0,76%.
Dal 1/1/2020 il moltiplicatore per i fabbricati di categoria catastale D, ad eccezione dei D/5, è pari a 65.

La rendita catastale dei fabbricati deve essere maggiorata per legge del 5%, il reddito dominicale dei terreni agricoli deve essere maggiorato per legge del 25%.

PER I FABBRICATI NON ABITAZIONE PRINCIPALE DEL PROPRIETARIO:
R.C. = Rendita Catastale x 1,05 (maggiorazione)

Valore Imponibile =

  • R.C. x 160 (categorie catastali da A – esclusa A/10 – e categorie C/2, C/6,  C/7)
  • R.C. x 140 (categorie catastali B – C/3 – C/4 – C/5)
  • R.C. x 80 (categorie catastali A/10 – D/5)
  • R.C. X 65 (categorie catastali D, esclusa la D/5 )
  • R.C. x 55 (categoria catastale C/1)

Imposta  =  Valore  Imponibile  x  aliquota  corrispondente,  il risultato va rapportato ai mesi di possesso ed alle quote di possesso.

PER I TERRENI AGRICOLI (esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola):
R.D. = Reddito Dominicale x 1,25 (maggiorazione)
Valore Imponibile = R.D. x 135

PER LE AREE FABBRICABILI:
L’imposta  va  calcolata  sulla  base  del  valore  venale  in comune commercio al primo di gennaio.
V.V. = Valore Venale al primo gennaio dell’anno in corso
Imposta =  V.V.  x  aliquota corrispondente. Il risultato va rapportato ai mesi ed alle quote di possesso.

ABITAZIONE PRINCIPALE (di categoria catastale A/1, A/8, A/9) E PERTINENZE:
per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali  indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
E’ equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Sulla base di quanto sopra risulta che, per l’abitazione principale del proprietario e pertinenze, l’IMU deve essere calcolata nel seguente modo:
Valore Imponibile = R.C. x 1.05 x  160
Imposta lorda = Valore Imponibile x aliquota corrispondente. Il risultato va rapportato ai mesi ed alle quote di possesso.
All’imposta annua lorda per l’abitazione principale deve essere sottratta una detrazione annua massima di 200,00 euro (massimo di 100,00 euro per la rata d’acconto) rapportata al periodo dell’anno in cui si utilizza l’immobile come abitazione principale (secondo le risultanze anagrafiche) e ripartita in parti uguali tra i soggetti proprietari che l’abitano.

CALCOLO ON-LINE
E’ possibile utilizzare la procedura di calcolo on-line: il programma Cityportal – calcolo IMU lo trovi all’interno della sezione “Elenco dei Siti Tematici” del sito oppure cliccando qui.

DICHIARAZIONE IMU: TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU in caso di variazioni di possesso degli immobili o se sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando l’apposito modello approvato con decreto Ministeriale.

Per le variazioni intervenute dal 1° gennaio 2020, la dichiarazione IMU dove essere presentata entro il 30/06/2021.

La presentazione della denuncia potrà avvenire con le seguenti modalità: consegna diretta al Comune, che rilascia la ricevuta; spedizione postale con raccomandata senza avviso di ricevimento; invio telematico tramite posta elettronica certificata all’indirizzo campagnolaemilia@cert.provincia.re.it. Il momento di presentazione della dichiarazione è quello che corrisponde al giorno di invio e non a quello di ricezione da parte dell’ente.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Questa scheda  ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in esso contenuti sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio.
Ne consegue che per un’analisi di dettaglio sull’applicazione delle aliquote d’imposta e, in generale, per le  definizioni e modalità applicative dell’imposta, è necessario fare riferimento alla normativa nazionale e prassi che regolano l’Imposta Municipale Propria.
La normativa nazionale:

  • Legge n. 160 del 27/12/2019
  • Legge n. 77 del 17/7/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19/5/2020
  • Legge n. 126 del 13/10/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 14/8/2020

Ufficio Tributi – Comune di Campagnola Emilia  

Apertura al pubblico martedì e sabato 9.00-12.00 su appuntamento
mail: tributi@comune.campagnola-emilia.re.it

tel. 0522/750712

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
SERVIZIO TRIBUTI
Dott.ssa Adriana Vezzani

Corso Mazzini, 33 (piano terra) Correggio
Tel. 0522 630767