Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 29/01/2019 sono state approvate le aliquote per l’imposta municipale propria per l’anno 2019.

A partire dal 01/01/2019 è stata introdotta una nuova aliquota per IMMOBILI DI CATEGORIA C1, C3 e A10 ubicati nelle zone identificate come centro storico negli strumenti urbanistici in vigore per il comune di Campagnola Emilia https://www.comune.campagnola-emilia.re.it/wp-content/uploads/2021/11/Tavola-RUE1a_CENTROSTORICO-3-scaled.jpg   e per le quali non vi siano operative attività commerciali, artigianali o pubblici esercizi.
la nuova aliquota è del 1,06 per cento. Le altre aliquote rimangono invariate rispetto all’anno 2018.

La legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha introdotto delle modifiche alla normativa dell’IMU, in particolare:
– viene riconosciuta l’equiparazione all’abitazione principale alle unità immobiliari appartenenti  alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
– viene concessa la riduzione del 50% della base imponibile alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni: l’immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9; il proprietario dell’immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello  in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purché non appartenga alle categorie catastali A/1, A8 e A9; il comodato deve essere registrato; il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell’immobile avuto in comodato; il proprietario dell’immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato; la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato;
– viene riconosciuta l’esenzione ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 29/3/2004, iscritti nella previdenza agricola;
– per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431 del 9/12/1998 l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

Le esenzioni a partire dal 1° gennaio 2016 sono pertanto le seguenti:

  1. Abitazione principale e pertinenze (entro i limiti di legge) purchè l’abitazione principale NON sia catastalmente classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto, o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso  abitativo;
  2. L’unità immobiliare, purchè non locata, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente;
  3. Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
  4. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari  e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  5. Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM Infrastrutture 22/04/2008);
  6. Casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  7. L’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  8. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, articolo 13, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
  9. Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permane tale condizione purché non siano, in ogni caso, locati.
  10. Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs.  n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

Rimangono confermate le altre esenzioni previste dalla normativa vigente in materia di IMU.

Per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanza sindacali di sgombero in quanto totalmente o parzialmente inagibili a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012  l’esenzione è stata prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 (rif. art. 1 comma 985 della L. 145/2018 – per i comuni individuati dall’articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019).

 

Novità legge di bilancio 2019

L’.art 1 comma 1092 L. 145/2018 prevede che la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale venga estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge superstite di quest’ultimo in presenza di figli minori.

L’Imposta Municipale Propria è quindi dovuta per tutti quegli immobili che non rientrano nelle casistiche sopra riportate (altri fabbricati, terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, aree edificabili).
La Legge n. 288 del  24/12/2012 (legge di stabilità 2013)  ha riservato allo Stato il gettito degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; i Comuni possono aumentare sino allo 0,3% l’aliquota standard dello 0,76%.
Dal 1/1/2013 il moltiplicatore per i fabbricati di categoria catastale D, ad eccezione dei D/5, è pari a 65 (per il 2012 era 60).
La rendita catastale dei fabbricati deve essere maggiorata per legge del 5%, il reddito dominicale dei terreni agricoli deve essere maggiorato per legge del 25%.

QUANDO SI PAGA
Per il pagamento in acconto, da eseguirsi entro il 17 giugno 2019, si dovranno utilizzare le aliquote deliberate per l’anno d’imposta 2018 come previsto dal comma 13-bis, dell’art. 13 del D.L. n. 211/2011.
Per il pagamento a saldo con eventuale conguaglio sulla prima rata, da eseguirsi entro il 16 dicembre 2019, si dovranno utilizzare le aliquote pubblicate, entro il 28 ottobre 2019, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

COME SI PAGA
L’IMU dovuta al Comune di Campagnola Emilia e la quota a favore dello Stato devono essere versate per le rate d’acconto obbligatoriamente tramite modello F24.
Il versamento può essere effettuato in banca o  in posta ed è esente da commissioni.
Il modello F24 consente di poter compensare l’IMU con eventuali crediti spettanti al Contribuente per altre imposte (Irpef, Iva, ecc.).
Per  il  versamento  dovranno  essere  utilizzati  i  seguenti codici tributo:
3912: IMU totale competenza comunale – abitazione principale e pertinenze;
3914: IMU competenza comunale – terreni agricoli;
3916: IMU competenza comunale – aree fabbricabili;
3918: IMU competenza comunale – altri fabbricati;
codici tributo per il versamento tramite “F24” sono rimasti invariati tranne per i fabbricati di categoria D che sono i seguenti:
– “3925”  denominato “IMU- Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- STATO”
– “3930”  denominato “IMU- imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- INCREMENTO COMUNE”
Analogamente, per il versamento tramite modello F24EP i codici per i fabbricati di categoria D sono i seguenti:
– “359E” denominato “IMU- imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
–  “360E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D-INCREMENTO COMUNE”

L’ammontare dell’imposta da indicare in ogni singolo rigo del modello F24 va arrotondato all’euro.

CALCOLO ON-LINE
E’ possibile utilizzare la procedura di calcolo on-line: il programma Cityportal – calcolo IMU lo trovi all’interno della sezione “Elenco dei Siti Tematici” del sito oppure cliccando qui.

Le aliquote d’imposta vigenti per il 2016
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20/04/2016 sono state approvate le aliquote per l’imposta municipale propria per l’anno 2016.

Le aliquote d’imposta vigenti per il 2017
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24/03/2017 sono state approvate le aliquote per l’imposta municipale propria per l’anno 2017.

Le aliquote d’imposta vigenti per il 2018
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2018 sono state approvate le aliquote per l’imposta municipale propria per l’anno 2018.

Le aliquote d’imposta vigenti per il 2019
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2019 sono state approvate le aliquote per l’imposta municipale propria per l’anno 2019.

CHI DEVE PAGARE
Proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola, aree fabbricabili) o titolari di diritto di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie, locatari di contratti di locazione finanziaria (leasing), concessionari di aree demaniali. Sono esclusi gli affittuari e i titolari della nuda proprietà.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
I contribuenti che hanno omesso il versamento o eseguono il pagamento in ritardo o hanno sbagliato i calcoli, possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per evitare la sanzione del 30% applicata al tributo dovuto.
Il ravvedimento operoso consiste nel pagamento contestuale del tributo dovuto oltre ad una “mini sanzione” ed agli interessi legali rapportati a giorni (per l’anno 2016 pari allo 0,2%, per l’anno 2017 pari allo 0,1% e per l’anno 2018 pari allo 0,3%).
Il ravvedimento si suddivide in quattro tipologie: “sprint” se eseguito entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine del versamento, “breve” se eseguito dal 15° giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza, “intermedio” se eseguito dal 31° giorno al 90° giorno successivo alla scadenza e “lungo” se eseguito dal 91° giorno fino ad un anno dalla scadenza.
Con il ravvedimento “sprint” si deve applicare la sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino all’1,4% per 14 giorni di ritardo.
Con il ravvedimento “breve” si applica la sanzione dell’1,5 fisso (termine dal 15° al 30° giorno successivi alla scadenza).
Con il ravvedimento “intermedio” si applica la sanzione dell’1,67% fisso (termine dal 31° giorno al 90° giorno successivi alla scadenza).
Con il ravvedimento “lungo” si applica la sanzione del 3,75% fisso (termine dal 91° giorno ad un anno dalla scadenza).

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

  • Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 si detrae una somma complessiva (detrazione) di 200,00 euro.
  • Limite di una sola pertinenza all’abitazione principale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  • Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati di interesse storico ed artistico;
  • Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizione. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3 lettere c) e d) D.P.R. 6 giungo 2001, n. 380), ai sensi dei vigenti regolamenti comunali.
  • Riduzione del 50% della base imponibile per le unità abitative concesse in comodato gratuito  a parenti entro il primo grado qualora siano realizzate le seguenti condizioni:
    – l’immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9- il proprietario dell’immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
    il comodato deve essere registrato;
    il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell’immobile avuto in comodato;
    il proprietario dell’immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato;
    la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato.

Per beneficiare della riduzione della base imponibile del 50% il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione IMU di cui all’art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 entro i termini di legge (entro il 30 giugno 2020 per l’anno d’imposta 2019).

Riduzione del 25% dell’imposta calcolata sugli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998 e relative pertinenze nei limiti di legge.
Si rimanda, in ogni caso, alle norme ed alla prassi che regolano l’imposta per le analisi di dettaglio.

Come si calcola
PER I FABBRICATI NON ABITAZIONE PRINCIPALE DEL PROPRIETARIO:
R.C. = Rendita Catastale x 1,05 (maggiorazione)
Valore Imponibile =

  • R.C. x 160 (categorie catastali da A – esclusa A/10 – e categorie C/2, C/6,  C/7)
  • R.C. x 140 (categorie catastali B – C/3 – C/4 – C/5)
  • R.C. x 80 (categorie catastali A/10 – D/5)
  • R.C. X 65 (categorie catastali D, esclusa la D/5 )
  • R.C. x 55 (categoria catastale C/1)

Imposta  =  Valore  Imponibile  x  aliquota  corrispondente,  il risultato va rapportato ai mesi di possesso ed alle quote di possesso.

PER I TERRENI AGRICOLI (esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola):
R.D. = Reddito Dominicale x 1,25 (maggiorazione)
Valore Imponibile = R.D. x 135

PER LE AREE FABBRICABILI:
L’imposta  va  calcolata  sulla  base  del  valore  venale  in comune commercio al primo di gennaio.
V.V. = Valore Venale al primo gennaio dell’anno in corso
Imposta =  V.V.  x  aliquota corrispondente. Il risultato va rapportato ai mesi ed alle quote di possesso.

ABITAZIONE PRINCIPALE (di categoria catastale A/1, A/8, A/9) E PERTINENZE:
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali  indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
E’ equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità rimanga vuota a disposizione dell’anziano o disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi, oppure che sia abitata dall’eventuale/i coniuge/figli con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.
Sulla base di quanto sopra risulta che, per l’abitazione principale del proprietario e pertinenze, l’IMU deve essere calcolata nel seguente modo:
Valore Imponibile = R.C. x 1.05 x  160
Imposta lorda = Valore Imponibile x aliquota corrispondente. Il risultato va rapportato ai mesi ed alle quote di possesso.
All’imposta annua lorda per l’abitazione principale deve essere sottratta una detrazione annua massima di 200,00 euro (massimo di 100,00 euro per la rata d’acconto) rapportata al periodo dell’anno in cui si utilizza l’immobile come abitazione principale (secondo le risultanze anagrafiche) e ripartita in parti uguali tra i soggetti proprietari che l’abitano.
La detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, con possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte di detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell’abitazione principale.

DICHIARAZIONE IMU: TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU in caso di variazioni di possesso degli immobili o se sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando l’apposito modello approvato con decreto Ministeriale.

Per le variazioni intervenute dal 1° gennaio 2018, la dichiarazione IMU dove essere presentata entro il 30/06/2019.
Per le variazioni intervenute dal 1° gennaio 2019, la dichiarazione IMU dove essere presentata entro il 30/06/2020.

La presentazione della denuncia potrà avvenire con le seguenti modalità: consegna diretta al Comune, che rilascia la ricevuta; spedizione postale con raccomandata senza avviso di ricevimento; invio telematico tramite posta elettronica certificata all’indirizzo campagnolaemilia@cert.provincia.re.it. Il momento di presentazione della dichiarazione è quello che corrisponde al giorno di invio e non a quello di ricezione da parte dell’ente.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Questa scheda  ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in esso contenuti sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio.
Ne consegue che per un’analisi di dettaglio sull’applicazione delle aliquote d’imposta e, in generale, per le  definizioni e modalità applicative dell’imposta, è necessario fare riferimento alla normativa nazionale e prassi che regolano l’Imposta Municipale Propria di tipo sperimentale.
La normativa nazionale:

  • D.L. n°  201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n°  214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), articolo  13 – Istituzione dell’Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale.
  • D.L.  n°  16/2012  convertito,  con  modificazioni, dalla L. n° 44/2012 (c.d. Decreto fiscale), articolo 4.
  • D.Lgs. n° 504/1992 – Istituzione dell’ICI – per i soli articoli richiamati.
  • D.Lgs. n° 23/2011, articoli 8 e 9 in quanto compatibili  –  Istituzione  dell’Imposta Municipale Propria  e  abolizione dell’ICI
  • D.Lgs.  n°  446/1997,  articolo  52  –  Potere  regolamentare in materia di tributi locali.
  • Circolare IMU  Ministero  Economia e Finanze n°  3/DF del 18/05/2012.
  • Legge 288 del 24/12/2012 (legge di stabilità 2013)
  • D.L. 35 del 8/4/2013
  • D.L. 54 del 21/05/2013
  • L. 147 del 27/12/2013
  • D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 2/5/2014
  • Legge n.190 del 23/12/2014
  • Legge n.208 del 28/12/2015
  • Legge n. 232 dell’11/12/2016
  • Legge n. 205 del 27/12/2017
  • Legge n. 145 del 30/12/2018

Ufficio Tributi – Comune di Campagnola Emilia – tel. 0522/750712
mail: tributi@comune.campagnola-emilia.re.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
SERVIZIO TRIBUTI
Dott.ssa Adriana Vezzani

Corso Mazzini, 33 (piano terra) Correggio
Tel. 0522 630767

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