NOVITÀ NORMATIVE
Dal 1° gennaio 2015 con la modifica introdotta dall’art. 9-bis della legge n. 80, all’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 viene riconosciuta, per legge, una nuova assimilazione alla abitazione principale. In particolar modo si dispone che: “… è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) , già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato”.
Le esenzioni a partire dal 1 gennaio 2015 sono pertanto le seguenti:
- Abitazione principale e pertinenze (entro i limiti di legge) purché l’abitazione principale NON sia catastalmente classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale s’intende l’immobile iscritto, o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente alla unità ad uso abitativo;
- Unità immobiliare, purché non locata, comprese le relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM Infrastrutture 22/04/2008);
- Casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, articolo 13, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale condizione, purché non siano, in ogni caso, locati.
- Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Rimangono confermate le altre esenzioni previste dalla normativa vigente in materia di IMU.
Per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto totalmente o parzialmente inagibili a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, l’esenzione è stata prorogata fino al 31/12/2016 (comma 4, art. 13 del D.L. 78 del 19/06/2015 convertito in Legge n. 125/2015).
Rimane confermato il moltiplicatore da utilizzare per i terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che dal 1/1/2014 è pari a 75.
Si ricorda che i codici tributo sono rimasti invariati rispetto al 2013 e la quota dello Stato deve essere applicata solo agli immobili di categoria catastale D.
CHI DEVE PAGARE
I proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) o titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, locatari di contratti di locazione finanziaria (leasing), concessionari di aree demaniali. Sono esclusi gli affittuari ed i titolari della nuda proprietà.
QUANDO SI PAGA
Atteso che il Comune di Campagnola Emilia alla data del 16/06/2015 non aveva ancora deliberato le aliquote per l’anno 2015, il pagamento dell’acconto era da eseguirsi entro il 16 giugno 2015 utilizzando le aliquote deliberate per l’anno d’imposta 2014, come previsto dal comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011.
Per il pagamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata, da eseguirsi entro il 16 dicembre 2015, si dovranno utilizzare le aliquote deliberate dal C.C. con proprio atto n. 21 del 2 luglio 2015 e pubblicate, entro il 28 ottobre 2015, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
COME SI PAGA
L’IMU dovuta al Comune di Campagnola Emilia e la quota a favore dello Stato (solo per immobili di categoria catastale D) devono essere versate tramite modello F24 o bollettino postale. Il versamento può essere effettuato in banca o in posta ed è esente da commissioni.
Il modello F24 consente di compensare l’IMU con eventuali crediti spettanti al contribuente per altre imposte (Irpef, Iva, ecc.)
Per il versamento dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:
3912: IMU abitazione principale e pertinenze;
3914: IMU terreni agricoli
3916: IMU aree fabbricabili
3918: IMU altri fabbricati
3925: IMU competenza statale – fabbricati classificati nel gruppo catastale D
3930: IMU competenza comunale – fabbricati classificati nel gruppo catastale D
L’ammontare dell’imposta da indicare in ogni singolo rigo del modello F24 va arrotondato all’euro.
E’ possibile utilizzare anche un apposito bollettino di conto corrente postale che deve riportare, obbligatoriamente, il seguente numero di conto corrente:1008857615 ed è intestato a PAGAMENTO IMU. Su tale conto non è ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifico. I suddetti bollettini sono disponibili gratuitamente presso gli uffici postali.
Il versamento non è dovuto per importi inferiori a € 2,50 su base annuale.
ALIQUOTE D’IMPOSTA VIGENTI PER IL 2015
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 02/07/2015 sono state approvate le aliquote per l’imposta municipale propria per l’anno 2015.
Le aliquote sono le seguenti:
0,60% Detrazione | ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. |
Esenzioni | ABITAZIONI PRINCIPALI Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall’A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente,ANZIANI E DISABILI E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell’eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza,CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI AIREE’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.FORZE DI POLIZIA E’ esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze. |
0,54 % | ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. |
0,99 % | ALIQUOTA ORDINARIA Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. |
Esenti | FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA |
0,89 % | ALIQUOTA PER ABITAZIONI DATI IN COMODATO GRATUITO (REGISTRATO E NON REGISTRATO) A PARENTI DI 1° GRADO CHE LA OCCUPANO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE (DOVE RISIEDONO E DIMORANO ABITUALMENTE). Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all’Ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi ed avrà decorrenza dall’anno di presentazione della comunicazione; tale agevolazione si intende prorogata automaticamente finchè permangono i requisiti previsti. |
N.B.: la rendita catastale dei fabbricati deve essere maggiorata per legge del 5%; il reddito dominicale dei terreni agricoli deve essere maggiorato per legge del 25%.
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
- Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati di interesse storico artistico;
- Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3 lettere c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380).
- Riduzione d’imposta per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.
Si rimanda, in ogni caso, alle norme ed alla prassi che regolano l’imposta per le analisi di dettaglio.
COME SI CALCOLA
Per i fabbricati non abitazione principale del proprietario:
R.C. = Rendita catastale x 1,05 (maggiorazione)
Valore imponibile = R.C. X 160 (categorie catastali A – esclusa A/10 – e categorie C/2,C/6 e C/7)
Valore imponibile = R.C. X 140 (categorie catastali B-C/3-C/4-C/5)
Valore imponibile = R.C. X 80 (categorie catastali A/10- D/5)
Valore imponibile = R.C. X 65 (categorie catastali D – escluso D/5)
Valore imponibile = R.C. X 55 (categorie catastali C/1)
Imposta = Valore imponibile x aliquota corrispondente. Il risultato va rapportato ai mesi di possesso ed alle quote di possesso.
Per i terreni agricoli (anche se incolti):
R.D. = Reddito Dominicale x 1,25 (maggiorazione)
Valore imponibile = R.D. x 75 (solo se il terreno è posseduto ed utilizzato da coltivatore diretto o
imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritti alla previdenza agricola);
Valore imponibile = R.D. x 135 (per tutti gli altri terreni agricoli)
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29/3/2004 n. 99, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’IMU limitatamente alla parte di valore eccedente EURO 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
- Del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 6.000 e fino ad € 15.500;
- Del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino ad € 25.500;
- Del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino ad € 32.000.
Per le aree edificabili
L’imposta va calcolata sulla base del valore venale in comune commercio al 1° gennaio.
V.V.= Valore Venale al primo gennaio dell’anno in corso
Imposta = V. V. x aliquota deliberata corrispondente. Il risultato va rapportato ai mesi ed alla quota di possesso.
Con atto n. 83 del 24/12/2010 la Giunta Comunale ha determinato per l’anno 2011 i valori medi venali di comune commercio delle aree fabbricabili utilizzabili per il conteggio dell’ICI. Tali valori sono utilizzabili anche per il conteggio IMU per gli anni 2012/2013/2014/2015.
Abitazione principale classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e pertinenze
Valore Imponibile=R.C. x 105 x 160
Imposta lorda = Valore Imponibile x aliquota deliberata. Il risultato va rapportato ai mesi ed alla quota di possesso.
All’imposta annua lorda per l’abitazione principale deve essere sottratta una detrazione annua massima di € 200,00 rapportata al periodo dell’anno in cui si utilizza l’immobile come abitazione principale e ripartita in parti uguali tra i soggetti proprietari che l’abitano. La detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, con possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte di detrazione che non trova capienza nella tassazione dell’abitazione principale.
CALCOLO ON-LINE IMU
É possibile utilizzare il modulo online di calcolo dell’IMU.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
I contribuenti che hanno omesso il versamento o eseguono il pagamento in ritardo o hanno sbagliato i calcoli, possono avvalersi dell’istituto del Ravvedimento Operoso per evitare la sanzione del 30% applicata al tributo. Il Ravvedimento Operoso consiste nel pagamento contestuale del tributo dovuto oltre ad una “mini sanzione” ed agli interessi legali rapportati a giorni (1,00% per l’anno 2014; 0,50% dal 01/01/2015).
I ravvedimenti si suddividono in quattro tipologie: “sprint” se eseguito entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine del versamento; “breve” se eseguito dal 15° giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; “intermedio” se eseguito dal 31° giorno al 90° giorno successivo alla scadenza e “lungo” se eseguito dal 91° giorno fino ad un anno dalla scadenza.
Con il ravvedimento sprint si deve applicare la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo ( fino al 2,8% per 14 giorni di ritardo).
Con il ravvedimento breve si deve applicare la sanzione del 3% fisso (dal 15° giorno al 30° giorno successivi alla scadenza).
Con il ravvedimento intermedio si applica la sanzione del 3,33% fisso (dal 31° giorno al 90° giorno successivi alla scadenza).
Con il ravvedimento lungo si applica la sanzione del 3,75% fisso (dal 31° giorno ad un anno successivo alla scadenza).
DICHIARAZIONI IMU: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU in caso di variazioni di possesso degli immobili o se sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando l’apposito modello approvato con Decreto Ministeriale.
Per le variazioni intervenute dal 1° gennaio 2014, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30/06/2015 ( modifica introdotta dal D.L. 54/2013 e riconfermata dalla L. 147/2013). Per le variazioni intervenute dal 1° gennaio 2015, la dichiarazione IMU dovrà essere presentata entro il 30/06/2016.
La presentazione della denuncia potrà avvenire con le seguenti modalità: consegna diretta al Comune; spedizione postale con raccomandata senza avviso di ricevimento; invio telematico tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: campagnolaemilia@cert.provincia.re.it.
Il momento di presentazione della dichiarazione è quello che corrisponde al giorno di invio e non a quello di ricezione da parte dell’Ente.