Il recente Decreto Legge n° 54 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 117 del 21/05/2013 ha stabilito la
sospensione della rata di acconto IMU 2013 solo per le seguenti tipologie di immobili:
- abitazione principale e pertinenze, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali l’imposta è dovuta secondo le ordinarie modalità;
- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP;
- terreni agricoli;
- fabbricati rurali strumentali.
La sospensione è stata disposta in funzione di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. Nel caso in cui detta riforma non si realizzi entro la data del 31 agosto continuerà ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’IMU, per gli immobili di cui sopra, e’ fissato al 16 settembre 2013.
Dall’anno 2013, inoltre, l’imposta su tutti gli immobili è interamente versata al Comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi).
Per gli immobili classificati nella categoria catastale D infatti, l’articolo 1, comma 380, lettera f, della Legge n° 228/2012, ha disposto che è riservata allo Stato l’imposta calcolata con aliquota dello 0,76%, mentre al Comune è riservata la differenza d’imposta calcolata applicando l’aliquota (pari allo 0,11%) risultante dalla differenza tra l’aliquota deliberata dal Comune ed utilizzabile per la rata d’acconto (0,87%) e quella dello 0,76% prevista per la parte d’imposta riservata allo Stato. Per i fabbricati censiti in categoria D/10 e rurali in quanto strumentali all’attività agricola, la rata d’acconto, come già specificato, è sospesa.
Il versamento della rata d’acconto IMU 2013 –relativamente agli immobili per i quali non è stata disposta la sospensione della rata d’acconto- dovrà essere effettuato sulla base delle aliquote comunali stabilite per l’anno 2012, vale a dire:
Abitazione principale e relative pertinenze (solo per le unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie A/1 “abitazioni signorili”, A/8 “abitazioni in ville” e A/9 “castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici” | 0,54% |
Aliquota base per tutti gli altri tipi di immobili | 0,87% |
Si ricorda che il versamento della rata d’acconto, di ammontare pari al 50% dell’imposta annua, dovrà essere effettuato entro il 17 giugno 2013.
Con il saldo, da versare entro il 16 dicembre 2013, dovrà essere effettuato il conguaglio sulla base delle nuove aliquote che verranno approvate dal Consiglio Comunale.
Codici Tributo 2013
Con Risoluzione del 21/05/2013 n.33/E l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, dell’IMU dovuta in relazione agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui, si ricorda, lo 0,76% a favore dello Stato e lo 0,11% a favore del Comune):
Codice Comune: B499
3912: IMU abitazione principale Comune (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9)
3916: IMU aree fabbricabili Comune
3918: IMU altri fabbricati Comune (escluse categorie catastali D)
3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Stato (calcolo acconto 2013 con aliquota dello 0,76%)
3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Comune (calcolo acconto 2013 con aliquota dello 0,11%).