IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

L’imposta comunale sugli immobili, istituita a decorrere dall’anno 1993, è disciplinata dal D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, emanato in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 4 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421.
Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
L’ICI è dovuta dal proprietario dell’immobile (fabbricato, terreno agricolo, area fabbricabile) e dal titolare del diritto d’uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie, locatario di contratti di locazione (leasing), concessionari di aree demaniali, anche se non residenti in Italia, in proporzione alla percentuale di possesso, ed ai mesi di possesso.
L’imposta va calcolata su base mensile, quindi se il possesso si ha per più di 14 giorni il mese è considerato per intero, in caso contrario no.
L’aliquota è determinata dal Consiglio Comunale con proprio atto entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2011:
– Aliquota abitazione principale                                                        6,60 per mille
(per categorie A/1 – A/8 – A/9)
– Aliquota abitazione in locazione con contratto                            4,50 per mille
concordato ex art. 2, commi 3 e 4, Legge 431/98
– Aliquota altri immobili                                                                       6,60 per mille
Detrazione per abitazione principale (di cat. A/1 – A/8 – A/9) = € 138,00

VALORE SU CUI CALCOLARE L’ICI
La rendita catastale deve essere espressa in Euro e deve essere aumentata del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni agricoli.

ESENZIONI E DETRAZIONI
Oltre alle esenzioni previste dal D.Lgs. 504/92, in data 29 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 che introduce l’esenzione dall’ICI per l’abitazione principale e relative pertinenze (ad esclusione degli immobili classificati in categoria A/1 – A/8 – A/9).
Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto passivo.
Per il Comune di Campagnola Emilia il numero di pertinenze relative all’abitazione principale cui può essere estesa l’esenzione dall’imposta è limitato a n. 2 pertinenze classificabili tra le categorie C/2, C/6, C/7.
Per il Comune di Campagnola Emilia sono equiparate all’abitazione principale:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso;
b) l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a “parenti” fino al 3° grado che la occupano quale loro abitazione principale. Il soggetto interessato dovrà attestare la sussistenza di tali condizioni mediante denuncia o autodichiarazione.
Dall’esenzione sono escluse, come sopra citato, le unità abitative,ancorchè rientranti nel concetto di abitazione principale ai fini ICI, censite nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; per tali unità immobiliari e pertinenze (max. n. 2) l’imposta continua ad essere calcolata con le normali procedure (aliquota ICI per abitazione principale e detrazione)

PAGAMENTO
Il pagamento dell’imposta dovrà avvenire:
– entro il 16/06/2011: nella misura del 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente;
– entro il 16/12/2011: pari al saldo ICI dovuta per l’intero anno comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata.
Unica soluzione: entro il 16/06/2011.
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il versamento può essere effettuato tramite:
– bollettino di c.c.p. n. 79873394 intestato a Comune di Campagnola Emilia – I.C.I. – Servizio Tesoreria
– internet portale dei pagamenti dei comuni reggiani: pagamenti.pianotelematico.re.it
– F24: in tutti gli uffici postali e gli istituti di credito presenti sul territorio nazionale. i codici da utilizzare per la compilazione del modello nella sezione “ICI ed altri tributi locali” sono i seguenti:
Codice Comune: B499
Codici Tributo:
3901:imposta comunale sugli immobili (ICI) per abitazione principale
3902: imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli
3903: imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili
3904: imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati.

VERSAMENTI TARDIVI
Per evitare l’applicazione della sanzione del 30% per tardivo versamento il contribuente può aderire all’istituto del Ravvedimento operoso che consiste nel versamento dell’imposta omessa oltre agli interessi e le sanzioni calcolati come segue:
– se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza del tributo, si applica la sanzione del 3% sul valore dell’imposta omessa e gli interessi legali per ogni giorno di ritardo nella misura del 1,5% annuo (saggio legale in vigore dal 01/01/2011);
– se il versamento viene eseguito dopo 30 giorni, ma entro un anno dalla data di scadenza del tributo, si applica la sanzione del 3,75% sul valore dell’imposta omessa e gli interessi legali per ogni giorno di ritardo nella misura del 1,5% annuo (saggio legale in vigore dal 01/01/2011).
Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un normale bollettino di versamento ICI, compilarlo indicando nelle voci parziali (terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, altri fabbricati , detrazione) l’esatto ammontare dell’imposta dovuta e non versata, mentre il totale da versare dovrà contenere, oltre all’imposta dovuta, le somme dovute per sanzioni ed interessi arrotondando la somma all’euro. Dovrà essere inoltre barrata la casella “Ravvedimento”.
Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all’Ufficio Tributi l’avvenuto pagamento a sanatoria, utilizzando l’apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento.

DENUNCE DI VARIAZIONE
Le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2010, per le casistiche previste dalla normativa vigente, compiutamente descritte nelle Istruzioni per la compilazione del Modello, dovranno essere dichiarate entro i termini per la presentazione della Dichiarazione dei Redditi relativa all’anno 2010. Per i contribuenti che effettuano l’invio telematico della Dichiarazione dei Redditi (Unico 2011) il termine di presentazione della dichiarazione ICI 2010 è fissato al 30 settembre 2011.
La dichiarazione ICI deve essere presentata una sola volta e, successivamente, solo se si verificano variazioni nei dati inizialmente dichiarati.

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Tributi
Piazza Roma n. 2
Tel. 0522/750712
Fax. 0522/669197
e-mail: tributi@comune.campagnola-emilia.re.it