Ufficio » Stato civile elettorale e statistica
Referente: Giulio Tirelli
Indirizzo: Piazza Roma n. 2 piano terra
Tel.: 0522 750722
Fax: 0522/750725
E-mail: demografia@comune.campagnola-emilia.re.it
Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” convertito con Legge 10 novembre 2014, n. 162 , ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile, a determinate condizioni.
Separazioni e divorzi davanti all’avvocato ai sensi dell’art. 6 del D.L. 132/2014
L’art. 6 del D.L. 132/2014 istituisce e disciplina la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti secondo le previsioni di legge, provvederà alla trasmissione ai Comuni competenti (per il Comune di Campagnola Emilia all’indirizzo PEC: campagnolaemilia@cert.provincia.re.it
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell’art. 12 del D.L. 132/2014
L’art. 12 del citato decreto legge n. 132/2014 prevede, a decorrere dal 11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza di un avvocato è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori ovvero maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile non prima di un mese dalla stipula dell’Accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
Comune competente a ricevere l’accordo è l’ufficio dello Stato Civile del Comune di:
iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;
residenza di uno dei coniugi.
Costo
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 mediante versamento sul conto corrente di tesoreria.