Ferme restando tutte le norme vigenti che prevedono l’inserimento d’ufficio in elenco elettori dei residenti all’estero, con l’art. 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come inserito dalla legge 6 maggio 2015, n. 52 (art. 2, comma 37, lettera a), viene ora riconosciuto a regime per le elezioni politiche e i referendum nazionali il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Esteroprevia espressa opzione valida per un’unica consultazione – agli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché ai familiari con loro conviventi.

La legge prevede che l’opzione per il voto per corrispondenza pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (08/10/2016) con possibilità di revoca entro lo stesso termine (comma 2 del suddetto art. 4-bis).
In considerazione dell’esigenza di garantire l’esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato – i comuni considereranno valide le opzioni che perverranno entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione  (1 novembre p.v.).


L’opzione dovrà pervenire al comune, con copia di documento d’identità valido dell’elettore, per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato :

  • posta ordinaria (Piazza Roma, 2 – 42012 Campagnola Emilia )
  • fax (0522-750725)
  • posta elettronica: demografia@comune. campagnola-emilia.re.it
  • posta elettronica certificata: campagnolaemilia@cert.provincia.re.it
  • consegna a mano all’Ufficio Elettorale del Comune, P.zza Roma, 2.