Ufficio Anagrafe
Referente: Sabina Magri
Indirizzo: piazza Roma n.2
Tel.: 0522 750721
Fax: 0522 750725
E-mail: anagrafe@comune.campagnola-emilia.re.it
La Legge 76 del 20 maggio 2016 dai commi 36 a 69 disciplina la Convivenza di fatto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera .
REQUISITI:
Si intendono conviventi di fatto due persone:
- Maggiorenni;
- Coabitanti;
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
- non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l’assenza di tali vincoli);
- coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso Comune.
LA RESIDENZA COMUNE e LA STABILE CONVIVENZA
Il riconoscimento della convivenza di fatto avviene innanzitutto mediante l’accertamento di essere parte della stessa famiglia anagrafica, LA COABITAZIONE E’ UN REQUISITO INDEROGABILE.
COME RICHIEDERE L’ISTITUZIONE DI UNA CONVIVENZA DI FATTO
La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza, (disponibile alla sezione modulistica); ai sensi del comma 37 della legge 76/ 2016, a questa dichiarazione si applicano i medesimi principi delle dichiarazioni anagrafiche:
- comunicazione di avvio del procedimento
- registrazione entro due giorni lavorativi
- eventuali accertamenti da effettuare durante la fase istruttoria, nel termine di 45 gg;
- eventuale preavviso di rigetto ai sensi dell’art 10 bis della legge 241/90.
La dichiarazione di convivenza potrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune o dall’estero, al momento del cambio di abitazione o, per le coppie già formate, anche in un momento posteriore.
CESSAZIONE E CONCLUSIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO
La convivenza di fatto può estinguersi per:
- matrimonio/Unione civile tra i conviventi o con altre persone;
- decesso del convivente;
- cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
- cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione.
Con una dichiarazione, che seguirà sempre l’iter procedimentale delle dichiarazioni anagrafiche, si potrà comunicare l’eventuale cessazione della convivenza.
Il venir meno della convivenza di fatto NON FA NECESSARIAMENTE CESSARE LA COABITAZIONE ANAGRAFICA: i due soggetti infatti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo di coppia, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica.