Le disposizioni anticipate di trattamento, conosciute anche come Testamento Biologico, sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

In previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

  • accertamenti diagnostici
  • scelte terapeutiche
  • singoli trattamenti sanitari.

Possono fare le DAT tutte le persone che siano:

  • maggiorenni
  • capaci di intendere e di volere.

Come fare le DAT

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

  • atto pubblico
  • scrittura privata autenticata
  • scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza, che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito (si veda circolare del Ministero dell’interno).

Potranno inoltre essere consegnate personalmente presso le strutture sanitarie, nel caso in cui le Regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella Banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili. (art. 4, comma 7 Legge 219/2017).

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni”.

Nomina del fiduciario e ruolo del medico

La Legge 219/2017 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:

  • esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
  • sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

 

Banca dati nazionale
Il Ministero della Salute (Decreto del 10 dicembre 2019 n.168, in vigore dal 1 febbraio 2020), ha istituito la Banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento.
In questo registro nazionale saranno raccolte tutte le DAT conservate dai comuni e dai notai, anche quelle consegnate prima dell’entrata in vigore del decreto.
Queste saranno inviate d’ufficio, senza bisogno di ricevere un consenso preventivo dei disponenti. Coloro che vorranno cancellarsi dal registro nazionale potranno farlo successivamente.

La Banca dati nazionale ha la funzione di

  • raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
  • garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
  • assicurare la piena accessibilità delle DAT al disponente, al suo fiduciario, e al medico che lo ha in cura, in caso di sua incapacità di autodeterminazione.

La banca dati registra anche copia della nomina dell’eventuale fiduciario e dell’accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

Cancellazione dal registro e restituzione delle DAT

E’ prevista la possibilità di ottenere la cancellazione dalla Banca dati nazionale e di ritirare le disposizioni anticipate di trattamento previa richiesta presentata personalmente dal disponente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune. Il Comune comunicherà la volontà del disponente al Ministero della salute via PEC.

Informazioni utili sulla stesura delle DAT
L’operatore dell’Ufficio di Stato Civile non prende parte alla stesura delle DAT né fornisce informazioni in merito al contenuto delle stesse.

 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campagnola Emilia, Dr. Giulio Tirelli
Tel. 0522 750722
e-mail: gtirelli@comune.campagnola-emilia.re.it