Di seguito si riportano le informazioni più recenti relative all’emergenza sanitaria internazionale:
AGGIORNAMENTO GIUGNO 2022
Dal 16 giugno 2022, resta l’obbligo di indossare la mascherina FFP2:
- su questi mezzi di trasporto
– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
– treni di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
– autobus e pullman
– mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
– mezzi di trasporto scolastico
- ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
- Rimane raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
IN CASO DI POSITIVITA’
Resta l’obbligo di isolamento di 7 giorni per i positivi vaccinati, di 10 giorni per i non vaccinati), al termine del quale servirà un tampone rapido o molecolare negativo.
In caso di contatto con un positivo rimane l’obbligo di autosorveglianza con mascherina Ffp2 per 10 giorni seguiti da test solo se sintomatici.
Il Ministro della Salute ha firmato l’ordinanza: da venerdì 11 febbraio non ci sarà più l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Le disposizioni sono valide per tutte le regioni d’Italia, anche in zona rossa. È importante ricordare, però, che occorrerà tenere sempre con sé la mascherina e dovrà essere indossata in caso di assembramenti e, ovviamente, al chiuso. Dall’11 febbraio si potrà tornare anche a ballare in discoteca (sempre seguendo le linee guida del governo), con l’accesso riservato solo a chi ha il “Super Green Pass”. Dal primo marzo, negli impianti sportivi all’aperto, si tornerà alla capienza al 75%, mentre al chiuso al 60%.
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI GREEN PASS DAL 1 FEBBRAIO 2022
A partire dal primo febbraio è necessaria una certificazione verde per accedere agli uffici pubblici, per i servizi postali, bancari e finanziari e per le attività commerciali. È quanto stabilito dal Decreto Legge 1/2022.
Rimane la possibilità di recarsi senza green pass nei luoghi necessari al soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 21 gennaio scorso.
Dove si può entrare senza green pass
Per bisogni di salute, è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici, nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e veterinarie per ogni motivo di prevenzione, diagnosi e cura.
Si può andare negli uffici aperti al pubblico delle forze di Polizia e Polizia locale per esigenze di sicurezza: per assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili e di prevenzione e repressione degli illeciti.
In ambito di giustizia, negli uffici giudiziari e in quelli dei servizi sociosanitari è possibile andare esclusivamente per la presentazione di denunce da parte di soggetti vittime di reati, per richiedere interventi giudiziari a tutela di minori o di incapaci e per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
Si può entrare senza green pass, esigenze alimentari e di prima necessità, anche in una serie di attività commerciali di vendita al dettaglio:
- Esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari). È in ogni modo escluso il consumo sul posto.
- Negozi di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
- Esercizi di articoli igienico-sanitari;
- Farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica.
- Esercizi di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Negozi di materiale per ottica;
- Esercizi specializzati per la vendita di carburante per autotrazione.
- Negozi che vendono combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
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AUTOTESTING PER VACCINATI CON BOOSTER DAL 19 GENNAIO 2022
Da mercoledì 19 gennaio i cittadini assistiti in Emilia-Romagna, con Fascicolo sanitario elettronico attivo, che hanno già ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid e sono asintomatici, possono verificare la propria positività facendo un tampone rapido antigenico per il self-testing (disponibile in farmacia, nei supermercati e nei negozi di vicinato) e avviare formalmente il periodo di isolamento, caricando il risultato in autonomia sul proprio Fascicolo sanitario elettronico.
Con la stessa procedura, dopo 7 giorni possono segnalare la negatività al virus e ottenere entro 24 ore la certificazione di fine isolamento.
I requisiti per accedere all’autotesting sono:
- avere ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid
- essere asintomatici
- essere iscritti all’elenco degli assistiti dell’Azienda sanitaria di Reggio Emilia
- essere titolari del FSE – Fascicolo Sanitario Elettronico
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Ulteriori misure di contenimento – DL del 29 Dicembre 2021
Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.
Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.QuaranteneIl decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.Capienze
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
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Decreto Natale 2022
A partire dal 10 gennaio 2022
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Proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 al 31 marzo 2022
Il Consiglio dei Ministri n. 51 ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.
Restano in vigore le norme relative all’impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati.
Il decreto stabilisce l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 172 – “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” – che prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata”:
Obbligo vaccinale
Il provvedimento prevede l’estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose ai soggetti per i quali la legge già prevedeva l’obbligo di vaccinazione. L’estensione ha validità a decorrere dal 15 dicembre prossimo ed esclude la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.
Inoltre, si stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie, sempre a decorrere dal 15 dicembre:
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- personale amministrativo della sanità
- docenti e personale amministrativo della scuola
- militari
- forze di polizia, compresa la polizia penitenziaria, personale del soccorso pubblico.
Green Pass rafforzato
La durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.
L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori:
– alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione riservati ai clienti;
– spogliatoi per l’attività sportiva, anche in caso di svolgimento di attività all’aperto;
– servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale;
– servizi di trasporto pubblico locale.
A decorrere dal 6 dicembre 2021, inoltre, il Green Pass si sdoppia:
– Green Pass “rafforzato”, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite
– Green Pass “base”, rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore).
Il Green Pass rafforzato, a partire dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022, vale anche in zona bianca ed è necessario per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla e arancione:
- Spettacoli
- Spettatori di eventi sportivi
- Ristorazione al chiuso
- Feste e discoteche
- Cerimonie pubbliche
L’accesso alle mense e ai servizi di ristorazione svolti negli alberghi per i soli clienti sarà possibile anche ai possessori di certificazione “base”.
La disciplina in materia di Green Pass continua a non applicarsi per i minori di età inferiore a 12 anni e per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
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DECRETO CAPIENZE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
Le nuove disposizioni entrano in vigore l’11 ottobre 2021.
Spettacoli e Cultura
Teatri, cinema, concerti
In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso.
Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.
Musei
Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro.
Sport
Pubblico a eventi e competizioni sportive
La capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso.
Discoteche
La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso.
Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.
Sanzioni
In caso di violazione delle regole su capienza e green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione.
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GREEN PASS – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Di seguito le principali previsioni.
Lavoro pubblico
Sono tenuti ad essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche, i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
L’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.
I controlli e chi li effettua
Sono i datori di lavoro, o soggetti da loro incaricati, a dover verificare il rispetto delle prescrizioni, con modalità da definire entro il 15 ottobre.
Le sanzioni
Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Lavoro privato
Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.
I controlli e chi li effettua
Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche.
Le sanzioni
Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
Tamponi calmierati
Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute.
Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
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Il Decreto Legge 23/07/2021, n. 105 proroga lo stato di emergenza fino al 31 Dicembre 2021 e stabilisce, a valere dal 6 agosto, nuove regole per l’utilizzo della Certificazione Verde – Green Pass, che diventa necessaria per accedere a:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi (anche all’aperto);
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
- cerimonie civili e religiose
- residenze sanitarie assistenziali o altre strutture
- territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione
La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino agli 11 anni compresi) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.
La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
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L’ordinanza alla firma del Ministero della salute l’11 giugno 2021 assegna l’Emilia-Romagna alla zona bianca da lunedì 14 giugno 2021.
Di seguito le principali informazioni:
Spostamenti
A chi si trova in zona bianca sono consentiti i seguenti spostamenti:
– senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca;
– senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
– verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate;
– verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti nella zona di destinazione.
È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Costituiscono certificazione verde:
- certificato comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (validità 9 mesi)
- certificato comprovante l’avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale)
- certificato comprovante lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (validità 6 mesi)
- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARSCoV-2 (validità 48 ore)
Ristorazione
Bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari.
Fino al 21 giugno il consumo al tavolo al chiuso è consentito ad un massimo di 6 persone per tavolo, salvo che siano tutte conviventi
Commercio al dettaglio
Le attività si svolgono secondo le disposizioni contenute nelle nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (29 maggio 2021).
Cerimonie, feste
Sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi.
Cultura
– Riapre la biblioteca anche il sabato mattina
Sport, palestre, piscine
Le attività sportive sono consentite nel rispetto delle linee guida nazionali.
Mascherine
È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
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- Accesso agli uffici comunali
- Campagnola.. direttamente a casa tua
- Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici
- Decreti, ordinanze, fonti ufficiali
- Domande frequenti
- Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 - adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19
- Il virus spiegato ai bambini
- Misure di prevenzione
- Numeri Utili