Ufficio: » Attività produttive/Commercio/SUAP
Referente: Rita Palmieri
Indirizzo: Piazza Roma n. 2 – primo piano
Tel.: 0522 750734
E-mail: a.produttive@comune.campagnola-emilia.re.it
Che cos’è?
L’esercizio dell’attività di autonoleggio di veicoli senza conducente è consentito solo previa denuncia inizio attività da presentarsi ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990 al Comune nel cui territorio è la sede legale dell’impresa e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell’impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.
L’attività deve essere esercitata direttamente dal titolare che può avvalersi di un rappresentante di licenza.
I veicoli da noleggiare devono essere di proprietà o nella disponibilità (leasing o usufrutto) del titolare dell’attività.
Lo svolgimento dell’attività è effettuato in una determinata sede pertanto, laddove l’interessato intenda aprire più punti di offerta del servizio, saranno necessarie più comunicazioni di D.I.A.
Il presupposto per l’esercizio dell’attività è la disponibilità di una rimessa idonea allo svolgimento della stessa.
La rimessa può essere pubblica o privata. Sono rimesse pubbliche le autorimesse commerciali con ingresso libero. Sono rimesse private i locali ai quali l’ingresso sia invece limitato.
La rimessa pubblica deve essere espressamente autorizzata.
Le rimesse private, nelle quali sia comunque consentito l’accesso del pubblico, dovranno avere tutte le caratteristiche richieste per le autorimesse commerciali.
La rimessa privata può essere all’aperto o al chiuso. Nel primo caso lo spazio prescelto deve essere conforme alle destinazioni vigenti di PRG (Piano regolatore generale); nel secondo caso i locali devono avere la prescritta destinazione d’uso.
In taluni casi può essere autorizzata una rimessa su area pubblica, a condizione che l’interessato abbia ottenuto la prescritta concessione di suolo pubblico.
Il Comune trasmette entro 5 giorni, copia della denuncia di inizio dell’attività al Prefetto.
Il Prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività, nei casi previsti dall’art. 11, comma 2, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Il Prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l´attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.
Normativa di riferimento:
- D.P.R. 19/12/2001 n°481 “Regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l´esercizio dell´attività di noleggio di veicoli senza conducente”
- Art. 84 D.Lgs 30/04/1992 n°285 “Nuovo Codice della Strada”.