Il Consiglio Comunale in data 14 ottobre 2016 ha deliberato l’applicazione della diffida amministrativa a tutte le violazioni di natura amministrativa e di competenza regionale, disciplinate da leggi regionali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo.

Che cos’è?
E’ una nuova disciplina che, in caso di violazioni di norme da parte di pubblici esercizi, commercianti e artigiani, prevede un avvertimento prima di passare alla vera e propria sanzione. Pertanto i commercianti e gli artigiani sorpresi a violare norme di legge non subiranno immediatamente una sanzione. Riceveranno un avvertimento (una sorta di avviso di cortesia) con la richiesta di regolarizzazione entro un termine non superiore ai 10 giorni. Verranno sanzionati soltanto se non si adegueranno.
Il Comando di Polizia Municipale dovrà predisporre una banca dati accessibile anche ad altri organi di polizia ed è l’autorità competente per l’applicazione della diffida.

Quando NON si applica la diffida amministrativa?
– in presenza di violazioni che prevedono anche sanzioni amministrative accessorie (sospensione attività, sequestro, etc …);
– in presenza di violazioni connesse con il possesso e/o l’utilizzo di apparecchi e/o congegni da gioco che distribuiscono vincite in denaro di cui all’articolo 110 del TULPS;
– in presenza di violazioni connesse con la prevenzione delle problematiche alcol-correlate;
– in caso di attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato;
– in presenza a carico del medesimo soggetto di un comportamento già oggetto di diffida relativo a violazioni alla medesima disposizione relativo a fatti (azioni od omissioni) accertati solo sul territorio del Comune di Campagnola Emilia nei cinque anni precedenti opera a prescindere dalla circostanza che tale comportamento sia successivamente stato sanzionato (dal punto di vista pecuniario) oppure no;
– non opera nei confronti di soggetti trasgressori ovvero obbligati in solido già diffidati nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento già oggetto di diffida

Per ulteriori dettagli è possibile consultare l’atto allegato.

Allegati