Ufficio: » Attività produttive/Commercio/SUAP
Referente: Rita Palmieri
Indirizzo: Piazza Roma n. 2 – primo piano
Tel.: 0522 750734
E-mail: a.produttive@comune.campagnola-emilia.re.it
Ricevimento al pubblico: mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 – sabato solo su appuntamento dalle 9.00 alle 12.00
Vendite di Fine Stagione
Cosa sono?
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.
Chi può farle?
I titolari di autorizzazione di commercio al dettaglio
Adempimenti
I commercianti che intendono fare una vendita di fine stagione devono dare comunicazione al Comune esclusivamente attraverso il portale SuapER della data di inizio della vendita medesima ed indicando la sua durata.
Link al portale SuapER https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale
Le merci devono essere poste in vendita con l’indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato.
Le asserzioni pubblicitarie devono indicare la tipologia di vendita straordinaria effettuata, la durata e la data della comunicazione all’Amministrazione Comunale.
Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
Quando
Solamente in due periodi dell’anno:
- Dal 5 Gennaio per 60 Giorni
- Dal Primo Sabato di Luglio per 60 Giorni
Divieti
È vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
È vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
A decorrere dall’inizio delle vendite, è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell’attività commerciale in liquidazione.
Sanzioni
Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516.46 ad euro 3.098.74 per inosservanza alle regole in argomento.
Normativa
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Regione Emilia Romagna – Legge 5/7/1999, n. 14
Deliberazione di Giunta Regionale 30.05.2011, n. 725
Vendite di Liquidazione
Sono le vendite scontate effettuate al fine di vendere, nel più breve tempo possibile, tutte le merci a seguito di cessazione attività, cessione d’azienda, trasferimento di sede in altro locale, trasformazione o rinnovo locale.
Chi può farle?
I titolari di autorizzazioni di commercio al dettaglio
Adempimenti
I commercianti che intendono fare una vendita di liquidazione devono darne comunicazione al Comune esclusivamente attraverso il portale SuapER della data di inizio della vendita medesima ed indicando la sua durata.
Link al portale SuapER https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale
Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti atti, con riferimento alla diversa casistica:
- cessazione attività: dichiarazione del richiedente in cui si attesta di cessare l’attività di vendita al termine della vendita di liquidazione
- cessione d’azienda: copia dell’atto che attesta la compravendita dell’azienda, sia in forma preliminare che definitiva, ovvero la cessione della gestione
- trasferimento di sede dell’azienda: dichiarazione in cui si attesta di aver effettuato la comunicazione di trasferimento prevista dal D.lgs. 114/98
- trasformazione o rinnovo locali: dichiarazione del richiedente in cui si attesta di aver richiesto il rilascio della concessione/autorizzazione edilizia, se necessaria; qualora si tratti di interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia del preventivo di spesa e della relativa conferma d’ordine dell’impresa incaricata o fornitrice, specificandone l’ammontare. Entro 45 gg. dall’effettuazione dei lavori deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti l’intervento e, nel caso questo non sia soggetto a concessione o autorizzazione edilizia, indicandone l’ammontare.
Le merci devono essere poste in vendita con l’indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo di liquidazione.
Le asserzioni pubblicitarie devono indicare la tipologia di vendita straordinaria effettuata, la durata e la data della comunicazione all’Amministrazione Comunale.
Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l’esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all’effettuazione dei lavori.
Quando
Durante tutto l’anno per un periodo non superiore alle sei settimane; nel caso di cessazione dell’attività o di cessione dell’azienda la vendita può essere effettuata fino a tredici settimane.
Non è possibile l’effettuazione di vendite di liquidazione, a seguito di trasformazione o rinnovo locali, nel mese di dicembre.
Divieti
È vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
È vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
A decorrere dall’inizio delle vendite, è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell’attività commerciale in liquidazione.
Sanzioni
Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516.46 ad euro 3.098.74 per inosservanza alle regole in argomento.
Normativa
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Regione Emilia Romagna – Legge 5/7/1999, n. 14
Deliberazione di Giunta Regionale 23.9.1999, n. 1253
Vendite Promozionali
Cosa sono?
Sono vendite con condizioni d’acquisto favorevoli, di tutto o una parte dei prodotti merceologici.
Chi può farle?
I titolari di autorizzazione di commercio al dettaglio
Adempimenti
I commercianti che intendono fare una vendita promozionale non hanno l’obbligo di comunicazione al Comune; sono tenuti ad informare l’utenza pubblicizzando la vendita e ad indicarne la sua durata, che in ogni caso deve essere per periodi limitati.
Le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute in condizioni ordinarie, in modo che siano chiaramente distinguibili.
Lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto.
Quando?
Durante tutto l’anno per periodi di tempo limitati.
Divieti
È vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
Sanzioni
Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516.46 ad euro 3.098.74 per inosservanza alle regole in argomento.
Normativa
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Vendite Sottocosto
Cosa sono?
Per vendita sottocosto deve intendersi la vendita al pubblico di uno o più prodotti ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell’IVA e di ogni altra imposta o tassa.
Chi può farle?
I titolari di autorizzazione di commercio al dettaglio su aree private.
Adempimenti
I commercianti che intendono fare una vendita sottocosto devono darne comunicazione almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita medesima, esclusivamente attraverso il portale SuapER Link al portale SuapER https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale
indicandone la sua durata (modello “sottocosto” sottoriportato o disponibile all’Ufficio Commercio e Attività Produttive)
Non è soggetta a comunicazione al Comune la vendita di:
- prodotti alimentari freschi e deperibili
- prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici al termine minimo di conservazione
- prodotti tipici di festività tradizionali, dopo la ricorrenza
- prodotti extralimentari difettati o tecnologicamente obsoleti
Il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.
Obbligo di:
- Indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti , del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e periodo temporale della vendita
- Inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all’interno dell’esercizio commerciale
- Comunicazione al pubblico di eventuale chiusura anticipata della vendita per esaurimento merci
Quando
Solamente tre volte nel corso dell’anno, con una durata non superiore a dieci giorni
Divieti
Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo di venti giorni dalla precedente, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno.
Sanzioni
Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516.46 a euro 3.098.74 per inosservanza alle regole in argomento.
Nel caso di particolare gravità o recidiva può essere disposta la sospensione dell’attività fino a 20 giorni.
Normativa
Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 – n. 59/20210
Decreto Presidente della Repubblica 6.4.2001, n. 218
Circolare Ministero Attività Produttive 24.10.2001