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Nuova legge sulla classificazione delle strutture alberghiere dell’Emilia Romagna:

La Legge Regionale n. 16 del 28 luglio 2004 regola l’apertura, la classificazione e gli adempimenti necessari per la gestione delle strutture ricettive nella Regione Emilia Romagna.

Il testo approvato è stato completato da specifiche direttive emanate dalla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, per definire le caratteristiche e i requisiti minimi di ciascuna tipologia di struttura, nonché i requisiti minimi per livello di classificazione per le strutture classificate: la delibera della Giunta Regionale n. 916 del 25 giugno 2007 nonché la determina del Responsabile regionale del Servizio turismo e qualità aree turistiche n. 10946 del 29 agosto 2007.

In merito alle competenze, nell’ambito del principio di sussidiarietà, il Comune esercita tutte le funzioni amministrative relative all’apertura, all’esercizio e alla classificazione delle strutture ricettive dirette all’ospitalità.

Le Province si occupano della denuncia dei prezzi e delle attrezzature delle strutture ricettive e delle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva e il movimento turistico (con le modalità indicate dall’ISTAT).

La Regione, con il coinvolgimento degli enti locali, esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo e realizza la banca dati regionale sulle strutture ricettive. La Giunta regionale, definisce le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di esercizio che devono possedere le strutture ricettive ai fini della loro apertura, autorizzazione e classificazione, nonchè le modalità e gli standard dei controlli.

La Delibera di Giunta Regionale n. 916 del 25 giugno 2007 (pubblicata sul BUR n. 141 del 18/9/2007) ha stabilito i parametri minimi, anche dal punto di vista edilizio ed igienico-sanitario, ha ridefinito i parametri per la classificazione ed ha identificato i requisiti per ottenere le specificazioni tipologiche aggiuntive.

Tale delibera obbliga, chi gestisce strutture ricettive alberghiere, a presentare al Comune, nel quale è ubicata la struttura turistica, la nuova dichiarazione dei requisiti posseduti entro il 18 marzo 2008 (6 mesi a partire dal 18/9/2007).

E’ possibile mantenere provvisoriamente la precedente classificazione, anche in assenza di alcuni requisiti, qualora, nell’ambito della stessa dichiarazione, il titolare o gestores’impegni ad iniziare i lavori di adeguamento entro un anno dalla presentazione della comunicazione e a terminarli entro tre anni dalla stessa data.

Per gli alberghi sono stati introdotti:

  • due livelli di classifica intermedi: 3 stelle superior, tra le 3 e le 4 stelle, e 4 stelle superior, tra le 4 e le 5 stelle. Sono stati definiti i requisiti per l’ottenimento delle 5 stelle lusso;
  • alcune specificazioni tipologiche aggiuntive ed elencati i requisiti che le strutture devono avere per utilizzare tali specificazioni tipologiche (residenza d’epoca, meublé, garnì, motel, albergo diffuso, villaggio albergo, albergo termale, albergo centro congressi, albergo beauty farm, albergo centro benessere);
  • la definizione di suite, junior suite e unità bicamere;
  • la possibilità, per le strutture alberghiere con certificazione ambientale riconosciuta, di derogare ai parametri previsti per il livello di classifica, qualora siano difformi dai parametri previsti per l’ottenimento della certificazione;
  • parametri di classifica per le dipendenze;
  • parametri di dimensione minima degli alloggi e dei servizi igienici, differenziando le strutture nuove da quelle già esistenti.

Con determinazione del Responsabile del Servizio turismo e qualità aree turistiche n. 14994 del 14 novembre 2007 (pubblicata nel B.U.R. n. 174 del 4/12/2007), sono stati approvati altresì i marchi delle strutture ricettive alberghiere e delle specificazioni tipologiche aggiuntive, di cui sopra.

In allegato è possibile trovare il modello della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei requisiti posseduti ai fini della classificazione, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 10946 del 29 agosto 2007.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra, si applicano le sanzioni di cui all’art. 37 della L.R. 16/04.