manifestazioni temporanee
R.D. di approvazione del TULPS 773/1931;
R.D. 635/1940 di approvazione del Regolamento di Esecuzione del TULPS;
D.M. 19/08/1996 “approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;
Circolare del Ministero dell’Interno n. 1689/SG 205/4 dell’1.4.2011 e nota Prot. n. 4189/CPVLPS del 10.6.2011 ad oggetto “Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi”.Per le manifestazioni a carattere temporaneo, nell’ambito delle quali hanno luogo spettacoli di intrattenimento, è sempre prescritta l’autorizzazione di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. e l’interessato deve essere in possesso dei requisiti personali di cui agli artt. 11 e 12 del R.D. 773/1931 (TULPS).
Per comunicare un evento/manifestazione è necessario presentare la documentazione attraverso il portale SuapER
Link al portale SuapER https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale
A secondo della tipologia di spettacolo e delle caratteristiche degli impianti e degli allestimenti, è disposto o meno, l’intervento della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, come prescritto dall’art. 80 del T.U.L.P.S. e dagli artt. 141-141bis-142 del regolamento di esecuzione del TULPS, oltre alle disposizioni contenute nel D.M. 19/08/1996, in particolar modo l’art. 1 comma 1 lett. L), in cui si definisce il campo di applicazione delle norme antincendio.
Sono esclusi dall’ambito del Decreto 19/08/1996, (e quindi dall’intervento della Commissione suddetta) gli intrattenimenti aventi le seguenti caratteristiche:
– area non delimitata (piazza, parchi, ecc.);
– nessuna struttura fissa;
– nessun palco o pedana OPPURE palco o pedana di altezza non superiore a 80 cm dal suolo, senza coperture o sovrastrutture;
– nessun impianto elettrico OPPURE impianti elettrici, installati in zona non accessibile al pubblico;
– nessun impianto di amplificazione OPPURE impianto di amplificazione sonora installato in zona non accessibile al pubblico e non installato su strutture diverse da quelle in dotazione dell’impianto stesso;
– nessuna attrezzatura che consenta lo stazionamento del pubblico.
Nel caso in cui le caratteristiche sopra elencate non fossero soddisfatte, è necessario richiedere l’intervento della C.C.V.L.P.S. per l’esame del progetto e successivamente il sopralluogo di agibilità degli allestimenti.
In breve: gli spettacoli sono soggetti ad autorizzazione mentre il luogo e/o le strutture/attrezzature in cui si svolge lo spettacolo, sono soggetti all’agibilità.