Ufficio: » Attività produttive/Commercio/SUAP
Referente: Rita Palmieri
Indirizzo: Piazza Roma n. 2 – primo piano
Tel.: 0522 750734
E-mail: a.produttive@comune.campagnola-emilia.re.it
Spacci interni
- La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi e’ soggetta ad apposita segnalazione certificata inizio attività al Comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
- L’attività puo’ essere iniziata contestualmente alla presentazione di SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività.
- Nella segnalazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita.
Apparecchi automatici
- La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta a SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività da presentare al Comune competente per territorio.
- L’attività puo’ essere iniziata contestualmente alla presentazione di SCIA .
- Nella segnalazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti, il settore merceologico e l’ubicazione, nonché, se l’apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l’osservanza delle norme sull’occupazione del suolo pubblico.
- La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, e’ soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.
Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
- La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione e’ soggetta a previa segnalazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L’attività puo’ essere iniziata contestualmente alla presentazione di SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività.
- È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E’ consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
- Nella segnalazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti e il settore merceologico.
- Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l’emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell’attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
- Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
- Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
- Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
- La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, e’ soggetta a previa segnalazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
- L’attività puo’ essere iniziata contestualmente alla presentazione di SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività .
- Nella segnalazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti e il settore merceologico.
- Il soggetto che intende avvalersi per l’esercizio dell’attività di incaricati, ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti .
- L’impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti .
- Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa, e la firma di quest’ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
- Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
- Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 e’ obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
- Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell’articolo 18, comma 7.