Ufficio: » Attività produttive/Commercio/SUAP
Referente: Rita Palmieri
Indirizzo: Piazza Roma n. 2 – primo piano
Tel.: 0522 750734
E-mail: a.produttive@comune.campagnola-emilia.re.it


Per esercizi di vicinato, ovvero commercio al dettaglio su aree private, si intendono gli esercizi la cui superficie di vendita non supera i 150 mq, nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, e i 250 mq, nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.
La superficie di vendita si riferisce all’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:

  • alimentare
  • non alimentare.

All’interno di ogni settore vi è la possibilità di vendere tutti i prodotti appartenenti al settore merceologico corrispondente, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, a prescindere dalla superficie di vendita dell’esercizio.

REQUISITO DI ACCESSO ALL’ATTIVITA’

La vendita di prodotti alimentari è subordinata al possesso del requisito professionale (art. 71 D.lgs. 59/2010) ed è necessario dichirarlo in sede di presentazione della SCIA con contestuale presentazione di Notifica Sanitaria (al fine della registrazione prevista dall’art. 6 del Regolamento CE 852/2004 e della determina R.E.R. n. 8667/2018)

Tutte le nuove attività, subingressi o qualsiasi altra variazione devono essere comunicate al Comune presentando la SCIA attraverso il portale SuapER

Link al portale SuapER https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale

Normativa
D.lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 –  n. 59/2010

Tempi
La SCIA  ha effetto immediato di quanto dichiarato dal momento della ricezione da parte del Comune.

Sanzioni
Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa derivanti, salvo che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Sanzione amministrativa da euro 2582.29 a euro 15493.71 per chi omette la segnalazione certificata inizio attività.
Sanzione penale prevista dall’art. 76 del D.lgs. 28.12.2000, n. 445 per dichiarazioni mendaci, falsità di atti e uso di atti falsi.