Ufficio: » Attività produttive/Commercio/SUAP
Referente: Rita Palmieri
Indirizzo: Piazza Roma n. 2 – primo piano
Tel.: 0522 750734
E-mail: a.produttive@comune.campagnola-emilia.re.it
Ricevimento al pubblico: mercoledì e venerdì 9.00 alle 12.30 – sabato solo su appuntamento dalle 9.00 alle 12.00
Mezzi Impiegati per il Trasporto di Animali Vivi
Coloro che intendono effettuare il trasporto di animali vivi (bovini, equini, ovini, etc.) devono presentare domanda in bollo al Comune utilizzando l’apposito modulo e allegando una marca da bollo del valore corrente, da applicare sull’autorizzazione.
Il comune rilascia all’interessato ricevuta di presentazione dell’istanza.
L’Ufficio incaricato trasmette copia della domanda al Servizio Veterinario dell’AUSL competente per territorio.
L’Ausl entro 30 gg procede alla verifica dell’automezzo ( la verifica può essere svolta c/o autorimessa o comune di residenza).
Esito della Verifica:
Favorevole: il personale sanitario redige verbale ispettivo specificando l’esito favorevole del controllo e trasmette riscontro all’Amministrazione richiedente, che provvede al rilascio dell’autorizzazione.
Non Favorevole: il personale sanitario impartisce sul verbale ispettivo prescrizioni per rimuovere le carenze riscontrate entro tempi definiti, rilascia copia del verbale all’interessato. Con successivo sopralluogo verifica l’ottemperanza della prescrizione e ne invia riscontro all’Amministrazione richiedente; il personale sanitario rilascia un verbale in duplice copia specificando l’assenza totale dei requisiti igienico sanitari e diffida l’interessato a proseguire l’attività. L’esito non favorevole e copia del verbale ispettivo deve essere immediatamente trasmesso all’Amministrazione richiedente per i provvedimenti conseguenti.
L’autorizzazione ha validità annuale, calcolata dalla data di rilascio.
Prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.
Normativa:
Legge 833/1978;
L.R. 16/05/1994 n. 19;
L.R. 04/05/1982 n. 19;
Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 320/1954 art. 36;
D.lg. 532/92 art. 5.
Corso di formazione
Corso di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, nonchè del personale dei centri di raccolta e dei posti di controllo.
Il “Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119 CE e il regolamento (CE) 1255/97” pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea serie L. n. 3 del 5 gennaio 2005, apporta modifiche e integrazioni alla precedente normativa di settore per la protezione degli animali durante il trasporto relativamente a:
- condizioni per il trasporto di animali vivi
- documenti e pianificazione di trasporto
- tempi di trasporto
- operatori e rispettive responsabilità
- modalità di autorizzazione e di controllo.
Tra le condizioni per il trasporto è stato inserito l’obbligo di formazione per gli addetti del settore (conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, nonché il personale dei centri di raccolta e dei posti di controllo) finalizzata soprattutto alla capacità di espletare i propri compiti senza violenza e senza l’uso di metodi lesivi per gli animali.
Tale formazione dovrà essere attestata da un “certificato di idoneità”, per i conducenti e i guardiani di veicoli stradali, da rilasciarsi dopo la frequenza di un corso e il superamento del relativo esame riconosciuto dall’autorità competente.
Il possesso di tale “certificato di idoneità” è obbligatorio dal 5 gennaio 2008 (art. 37 del Reg. n. 1/2005).