Legge Regionale 07 novembre 2012, n. 11#LR-ER-2012-11#

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL’ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL’ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
Bollettino Ufficiale n. 231 dell’ 8 novembre 2012

Capo II
Esercizio della pesca e dell’acquacoltura

Art. 11
Esercizio della pesca

  1. Ai fini della presente legge è considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche.
  2. L’esercizio della pesca è consentito a coloro che sono in possesso di una delle seguenti licenze:
    • licenza di tipo A: della durata di dieci anni decorrenti dal giorno del rilascio, autorizza l’esercizio della pesca professionale con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all’articolo 26;
    • licenza di tipo B: della durata di un anno decorrente dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna all’esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all’articolo 26;
    • licenza di tipo C, il cui onere è pari al 30 per cento del costo della tassa di concessione annuale prevista per la licenza di tipo B: della durata di trenta giorni decorrenti dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna e i non residenti all’esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all’articolo 26.
  3. La licenza di pesca è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione statale in materia.

Art. 12
Divieti

  1. L’esercizio della pesca è vietato:
    • nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche e nelle eventuali zone sottoposte a ricerca scientifica, secondo tempi e modalità stabilite nell’atto istitutivo;
    • nelle acque private, senza il consenso del proprietario;
    • in ogni altra zona in cui sia stato vietato.
  2. Nelle zone di cui al comma 1, lettera a) la cattura delle specie ittiche è consentita solo per scopi di studio o per ripopolamento delle acque interne pubbliche e l’ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, determina i quantitativi, le modalità di prelievo e la destinazione del pesce catturato senza che ciò crei turbative ambientali.
  3. È inoltre vietata la pesca:
    • delle specie individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale;
    • con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;
    • con sostanze esplosive, tossiche, anestetiche o inquinanti;
    • con l’impiego di corrente elettrica o fonti luminose;
    • tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue;
    • con l’utilizzo di esche di pesci vivi o morti;
    • con la disponibilità di esche, o pasture pronte all’uso, in quantità superiore o di tipologia diversa da quelle consentite;
    • con reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture similari, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento;
    • a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca;
    • prosciugando o divergendo i corsi d’acqua;
    • ingombrando i corsi d’acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, o altri beni o oggetti che ne impediscano il regolare deflusso;
    • con reti occupando più della metà dei corsi d’acqua, fatta eccezione per i corsi e per i bacini ove si pratica l’allevamento del pesce a fini economici.
  4. Nei tratti di rispetto di cui alla lettera h) del comma 3, possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dall’Ente territorialmente competente, i portatori di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro condizioni fisiche, non possono percorrere le rive dei corsi d’acqua.
  5. È fatto altresì divieto:
    • di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d’acqua o nelle immediate vicinanze;
    • di collocare reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento.

Art. 14
Pesca sportiva e licenza

  1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l’esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d’identità valido.
  2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta:
    • a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti territorialmente competenti svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell’ambito d’interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell’ambito di programmi di studio o di ricerca;
    • agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l’esercizio della loro attività e nell’ambito degli impianti stessi;
    • ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;
    • ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e all’esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie;
    • a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
    • ai soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
    • agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;
    • per la pesca a pagamento;
    • per la pesca in spazi privati.
  3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

Principali Novità:

Tra le novità della legge una forte semplificazione burocratica per incentivare la pratica della pesca sportiva e ricreativa. Non sarà dunque più richiesto il tesserino, ma basterà la ricevuta del versamento annuale, che potrà essere fatto anche on-line. Per chi ha meno di 18 anni, più di 65 anni e per le persone disabili inoltre l’esercizio della pesca sarà gratuito.

Per ulteriori informazioni consulta il sito della Regione Emilia Romagna.

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