Ufficio: » Attività produttive/Commercio/SUAP
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Produttori Agricoli

frutta-e-verduraSulla Gazzetta Ufficiale n.137 del 15 giugno 2001 è stato pubblicato il d.lgs n.228/2001 che implicitamente modifica la legge 9 febbraio 1963, n.59 (che non viene comunque abrogata) recante le Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.
L’art.1 del d.lgs n.228/2001, modificando l’art. 2135 del codice civile, definisce imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

  • coltivazione del fondo
  • selvicoltura (scienza che si occupa della coltivazione e dello sfruttamento razionali dei boschi)
  • allevamento di animali
  • attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Novità particolarmente rilevante è la disposizione contenuta nel comma 2 dell’art.1 del d.lgs n.228/2001 che accomuna agli imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al novellato art.2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e le società semplici esercenti attività agricola devono essere iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile (vedi art. 2 del d.p.r. n.558/99), e questa iscrizione, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l’efficacia di cui all’articolo 2193 del codice civile (quest’ultimo articolo del codice civile stabilisce che i fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza).
Il decreto legislativo 29/3/2004 n. 99 ha poi individuato con precisione quando un produttore agricolo può definirsi ‘produttore agricolo professionale’.

Assume questa qualifica colui che in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999:

  • dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo;
  • ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Il d.lgs n.228/2001, all’art.4, individua la disciplina per l’esercizio dell’attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nella sanzione speciale del registro delle imprese di cui all’art.2 del d.p.r. 14.12.1999 n. 558.

Gli imprenditori agricoli, iscritti nel registro, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Mentre la legge n.59/63 consentiva ai produttori agricoli unicamente la vendita dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento e all’art.6, comma 1, lett.b) prevedeva la decadenza dei diritti del produttore e il ritiro dell’autorizzazione quando il produttore agricolo poneva in vendita prodotti non ottenuti direttamente dall’impresa agricola gestita, le nuove disposizioni consentono la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende (è quindi sufficiente che questi prevalgano quantitativamente a quelli non derivanti dall’azienda).

Unico limite, a questa vendita di prodotti agroalimentari non provenienti direttamente dalle aziende agricole, è posto dal comma 8 dell’art.4 del d.lgs n.228/2001 il quale stabilisce che ‘Qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998’.
Per effettuare la vendita direttamente al dettaglio su tutto in territorio della Repubblica gli imprenditori agricoli devono presentare una comunicazione contenente indicazioni:

  • delle generalità del richiedente
  • dell’iscrizione nel registro delle imprese
  • degli estremi di ubicazione dell’azienda
  • dei prodotti di cui s’intende praticare la vendita
  • delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

La comunicazione ha efficacia decorsi 30 giorni dal ricevimento(analogamente a quanto disposto dal legislatore per la comunicazione prevista dall’art.7 del d.lgs n.114/98) e deve essere presentata:

  • per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione;
  • per il commercio su aree pubbliche con posteggio al comune ove si intende esercitare la vendita (in questo caso la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’art.28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
  • per il commercio su aree private al comune ove si intende esercitare la vendita.

Questa disciplina (vendita tramite comunicazione ) si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.
I requisiti morali richiesti per la vendita sono indicati nel comma 6 dell’art.4 del d.lgs n.228/2001: questo comma precisa che non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti:

  • in materia di igiene e sanità
  • di frode nella preparazione degli alimenti.

Il divieto alla vendita ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Si evidenzia inoltre che l’art.4 del d.lgs n. 99/2004 ha precisato che ‘La disciplina amministrativa, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applica anche agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli’. E’ questa una disposizione poco chiara che richiede una precisazione ministeriale, che al momento è stata fornita solo in modo informale. Con questa disposizione sembra che il legislatore intenda concedere ad enti e associazioni, che coltivano fondi agricoli, di vendere direttamente i prodotti ottenuti dal fondo senza l’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Come la legge n.59/63 anche il d.lgs n.228/2001 non prevede sanzioni, ma al comma 7 dell’art.4 stabilisce che alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
Questa disposizione del d.lgs n.114/98 precisa che il decreto non si applica ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all’articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 , e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni.

Si ritiene pertanto che il produttore agricolo che non eserciti l’attività di vendita nei limiti di cui all’articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 , e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n.59 e – stante la nuova disposizione contenuta nel comma 7 dell’art.4 del d.lgs n.228/2001 ‘ al d.lgs 18 maggio 2001, n.228, sia soggetto alla disciplina del dlgs n.114/98 e pertanto alle sanzioni previste dagli artt.22 e 29 del decreto.
Da ultimo si segnala che l’art.30, comma 4, del d.lvo n.114/98 prevede che le disposizioni del titolo X del decreto, recante la disciplina al dettaglio su aree pubbliche, non si applicano ai produttori agricoli, salvo che per le disposizioni relative alle concessioni dei posteggi e alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante.

Il comune infatti , sulla base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce non solo l’ampiezza complessiva delle aree da destinare all’esercizio dell’attività, e le modalità di assegnazione dei posteggi e la loro superficie , ma anche i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Individua altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l’esercizio del commercio su aree pubbliche (anche quando è effettuato da produttori agricoli) è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette e può inoltre stabilire divieti e limitazioni all’esercizio dell’attività anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
Si segnala infine che il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato con risoluzione n.185666 dell’1.4.1977 ha precisato che nessuna norma impone al produttore agricolo di porre in vendita i propri prodotti di persona. Per lo svolgimento dell’attività di vendita il produttore agricolo può utilizzare soggetti che agiscono per suo conto e in suo nome e quindi fare ricorso a propri dipendenti.

Riferimenti Normativi:

  • decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228 ‘Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art.7 della legge 5 marzo 2001, n.57’;
  • legge 9 febbraio 1963, n.59 ‘Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti’;
  • legge 14 giugno 1964, n.477 ‘ Modificazioni della legge 9 febbraio 1963, n.59 recante norme per la vendita la pubblico in sede stabile, dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti’;
  • legge 26 luglio 1965, n.976 ‘Interpretazione autentica della legge 9 febbraio 1963, n.59 recante norme per la vendita al pubblico, in sede stabile, dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti’;
  • art.2135 del codice civile;
  • decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 ‘Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art.4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59’;
  • decreto presidente della repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 ‘Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici ( numeri 94-97-98 dell’allegato 1 L. 15 marzo 1997, n.59)’ – art.2;
  • decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 ‘Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della legge 7 marzo 2003, n. 38

Prodotti Vitivinicoli:

bicchieri-da-vinoDichiarazione di raccolta uve e produzione vino
Dichiarazione di giacenza

Il Comune non è più competente a ricevere le dichiarazioni annuali sopra indicate.
Per la normativa di settore consultare il sito del Ministero delle politiche agricole e forestali, sezione “normativa”, settore “vitivinicolo”.