E’ stato riconosciuto stabilmente per le elezioni politiche il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero – previa espressa opzione valida per un’unica consultazione – agli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonchè ai familiari con loro conviventi.
Con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Gli elettori interessati iscritti nelle liste elettorali del Comune di Campagnola Emilia che si trovano o si troveranno nelle condizioni sopraindicate, per esprimere la loro opzione, devono entro e non oltre il 24 agosto:
1. compilare in ogni sua parte l’apposito modulo in cui devono essere contenute:
– l’indicazione dell’indirizzo postale estero a cui inviare il plico elettorale
– la dichiarazione di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4-bis della legge n. 459/01
2. allegare al modulo un valido documento di identità dell’elettore
3. far pervenire l’apposito modulo, compilato in ogni sua parte, in carta libera intestata al Comune di Campagnola Emilia in uno dei seguenti modi e precisamente tramite:
– posta elettronica all’indirizzo: gtirelli@comune.campagnola-emilia.re.it;
– posta elettronica certificata (pec): campagnolaemilia@cert.provincia.re.it
– consegna a mano da persona diversa dall’interessato – Ufficio elettorale di Campagnola Emilia – Piazza Roma, 2
Non è possibile il voto per corrispondenza per coloro che si trovino negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisca la segretezza della corrispondenza e nessun pregiudizio per chi vota (legge 27/12/2001 n. 459 art.20, comma 1-bis, come modificata dalla legge 06/05/2015 n.52). L’elenco degli Stati in cui non si può votare per corrispondenza ai sensi del comma 1-bis dell’art. 20 suddetto, verrà pubblicato non appena sarà trasmesso dal Ministero dell’Interno.
Per maggiori informazioni chiamare allo 0522 750722 nei seguenti giorni e orari:
lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00
martedì dalle 8.30 alle 12.30
mercoledì dalle 8.30 alle 12.30
giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00
venerdì dalle 8.30 alle 12.30
sabato dalle 8.30 alle 12.30
oppure scrivere a gtirelli@comune.campagnola-emilia.re.it