Il rappresentante o la rappresentante di lista è la persona incaricata ad assistere alle operazioni di voto e di scrutinio per conto di un partito, di un candidato o candidata che concorre alle elezioni o di un comitato promotore di una consultazione referendaria.
La designazione di tale figura presso i seggi è facoltativa e può essere fatta per uno o per 2 rappresentanti (di cui uno effettivo e l’altro supplente).


Requisiti della designazione e del rappresentante
  • la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
  • il/la rappresentante di lista designato/a, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore/elettrice di un comune italiano (nel caso di elezioni comunali deve essere elettore/elettrice del Comune in cui si svolgono le elezioni, in caso di elezioni regionali deve essere un elettore/elettrice di un comune della regione dove si svolgono le elezioni, nel caso di elezioni politiche deve essere un elettore/elettrice di uno dei comuni compresi nella circoscrizione elettorale), tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato/a;
  • il/la rappresentante di lista deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
  • (solo per le elezioni politiche ed europee) il rappresentante, se la sua designazione è effettuata dal subdelegato, deve esibire una fotocopia, anche non autenticata, della autorizzazione a designare che il delegato ha rilasciato a favore del subdelegato;
  • il/la rappresentante non può svolgere le funzioni di presidente, segretario o scrutatore di seggio elettorale;
  • In caso di elezioni comunali o con doppio turno, è da ritenere che la designazione dei rappresentanti di lista effettuata per il primo turno di votazione valga anche per l’eventuale turno di ballottaggio, a meno che i soggetti delegati non presentino nuovi e differenti atti di designazione;
  • Il delegato o la delegata di lista può designare sè stesso/a come rappresentante di lista;
  • Un candidato o candidata alle elezioni può essere designato/a quale rappresentante di lista.

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Modalità e termini per la designazione dei rappresentanti di lista per le elezioni politiche del 25 settembre 2022

La designazione dei rappresentanti e delle rappresentanti di lista presso i seggi elettorali deve essere fatta da uno dei delegati o delegate di lista e può essere trasmessa:

  • con deposito presso l’Ufficio Elettorale degli atti di designazione in formato cartaceo, con firma autenticata del delegato/a di lista.
    La documentazione deve essere consegnata negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio e comunque entro e non oltre le ore 16.00 di GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE 2022.

    NB: l’ufficio potrà rilasciare una ricevuta degli atti depositati, se accompagnati da un elenco che riporti i numeri delle sezioni elettorali per i quali avviene la designazione;
  • con trasmissione via pec all’indirizzo campagnolaemilia@cert.provincia.re.itentro GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE. Se le designazioni trasmesse via pec sono firmate digitalmente dal delegato/a di lista, non è necessaria l’autenticazione della firma.

In alternativa alle modalità sopra indicate:

La designazione, in formato cartaceo, con firma autenticata, può essere consegnata direttamente al Presidente del seggio SABATO 24 SETTEMBRE, durante l’insediamento ed i lavori preparatori o entro il termine massimo delle ore 7.00 di DOMENICA 25 SETTEMBRE, prima dell’inizio della votazione.

Per maggiori informazioni telefonare all’Ufficiale elettorale Dr. Giulio Tirelli allo 0522 750722