Con i decreti-legge del 23 e 29 dicembre (in fase di pubblicazione, il Consiglio dei Ministri, ha introdotto misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Durata del Green Pass
Da febbraio 2022 la durata del greenpass passa da 9 a 6 mesi e si anticipa la terza dose a partire da 4 mesi.
Mascherine e divieti
Fino al 31 gennaio 2022 obbligo di utilizzo di mascherina all’aperto anche in zona bianca
Fino a fine emergenza
– obbligo di mascherina FFP2 in occasione di spettacoli, eventi e competizioni sportive – sia all’aperto che al chiuso, e su tutti i mezzi di trasporto.
– vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso al di fuori dai servizi di ristorazione
– vietate le feste e gli eventi all’aperto, sospese le attività di discoteche e sale da ballo
Green Pass rafforzato
Da subito e fino a fine emergenza (31 marzo 2022) obbligo di greenpass rafforzato per la consumazione al banco in bar e ristoranti.
A partire dal 10 gennaio 2022 Green Pass rafforzato per l’accesso alle seguenti attività:
  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre, fiere, parchi tematici;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • musei, mostre, luoghi di cultura
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi anche per le attività all’aperto, sale da gioco.
  • mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.