Di seguito si riportano le disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale 15_2021_PAIR in materia di riscaldamento domestico in vigore dal 01/10/2021 al 30/04/2022.
dal 01/10/2021 al 30/04/2022, in tutto il territorio comunale:
– il divieto di utilizzare, in tutte le unità immobiliari, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari;
– il divieto di installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;
– l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
– il divieto di abbruciamento dei residui vegetali ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.
Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria.
La deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali, di cui al punto precedente, è prevista limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, previa comunicazione e secondo le modalità previste all’allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021.
La deroga di cui al punto precedente è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.
Le seguenti misure volte alla riduzione dei consumi energetici, da applicarsi in via strutturale per tutto l’anno:
- il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in merito all’art. 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall’articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;
- l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo, fatte salve le esigenze di arieggiare i locali per il tempo strettamente necessario a tutela della salute pubblica, a causa della pandemia da Covid-19 in atto;
Dal 01/10/2021 al 30/04/2022 l’adozione delle seguenti misure emergenziali, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì) indichi con un bollino rosso l’attivazione delle misure emergenziali, nell’ambito territoriale della Provincia di Reggio Emilia, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:
– in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, in tutte le unità immobiliari, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;
– in tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:
- 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili, a uffici ed assimilabili, ad attività ricreative e di culto ed assimilabili, ad attività commerciali ed assimilabili, ad attività sportive;
- 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili, edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili;
– in tutto il territorio comunale è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo.
Per maggiori dettagli: https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/liberiamo-laria