Rispetto alle ricostruzioni giornalistiche di questi mesi relative al sito “Bernolda”, che risultano parziali, occorre precisare alcuni dettagli, recuperabili da materiale disponibile attraverso ricerche e richieste di accesso agli atti, per apportare un contributo di chiarimento formale.
Si riporta uno stralcio della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 1/10/2018:
- l’azienda proprietaria del sito risulta da diverso tempo in liquidazione e, in seguito a vicissitudini legate alla locazione degli stabili, è rientrata nel pieno utilizzo del sito solo a partire dal 2017, posticipando di fatto tutti gli interventi prevedibili
- A prescindere da quanto sopra, è stata emessa formale richiesta di interventi nelsettembre 2017 (prot.9188/2017) per cui si è ricevuta risposta in data 9/10/2017 che confermava lo stato liquidatorio della proprietà, ma al contempo ci segnalava che era in corso la predisposizione del piano di bonifica complessivo dell’area, di fatto anticipando le normali tempistiche che prevedono la richiesta di controllo alla società, il successivo invio della relazione all’Ausl e, a cascata, le necessarie ordinanze.
- Con protocollo 9131 (del 4/09/2018) è stata depositata una CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata) relativa alla prima bonifica parziale del sito in oggetto, avente un’ estensione di circa 3.000 mq su un totale di circa 12.000 mq. Per inciso, se consideriamo che alcune porzioni hanno dei doppi strati, la porzione di prossima rimozione passa a circa 6.000 mq su un totale di circa 20.000 mq. così come suggerito dal tecnico redattore della Valutazione Del Rischio Amianto.
Da quanto sopra (datato 2018) si possono desumere almeno 2 passaggi in netto contrasto rispetto a quanto evidenziato attraverso le dichiarazioni contenute nelle ricostruzioni giornalistiche:
- Che l’amministrazione non si sia mai mossa per porre rimedio ad una situazione particolarmente delicata: infatti negli atti elencati si può vedere come già solo nel 2017 ci fosse stata la richiesta formale;
- Che l’azienda sia intervenuta prioritariamente sulle lastre “meno usurate“, dichiarazione che risulterebbe in netto contrasto rispetto a quanto indicato e indirizzato dal tecnico redattore.
A questo va aggiunto che, a partire dalla data della Valutazione di consistenza, risalente a Febbraio 2018, la normativa attuale prevede che l’intervento di rimozione dell’amianto classificato come scadente, debba avvenire entro 36 mesi a partire dalla suddetta valutazione.
Si richiama infine, l’ ORDINANZA n. 7 del 18 aprile 2020, con la quale si è ordinato all’azienda di elaborare un piano di lavoro che preveda l’individuazione e la quantificazione del materiale contenente amianto disseminato sul territorio, prevedendo anche una tempistica stringente per la rimozione e lo smaltimento, la rimozione dello stesso, la verifica della presenza e la raccolta dei frammenti anche nelle aree private e la rimozione delle parti di copertura non più saldamente ancorate alle strutture.
Si precisa infine che non risultano al protocollo dell’Ente, successivamente alla deliberazione sopra citata, segnalazioni di presenza di rottami o inerti contenenti cemento amianto al fine della loro rimozione relative al territorio interessato.