Si riporta lo stralcio di testo DPCM circa le nuove misure riguardati il Coronavirus Covid-19:
Art. 2 (Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2 sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del presente decreto. È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;
b) è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
c) sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
d) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
e) sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
h) svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
i) apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
j) limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
k) rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
l) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
m) privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.
Si segnala per chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 del presente decreto, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito “MMG”) ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito “PLS”). Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell’emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione 800 033 033, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.
Il numero istitutito dall’Ausl Provinciale è il 0522 339000
Si segnala inoltre che, visto l’evolversi del quadro epidemiologico riguardante il COVID-19, la Direzione dell’Azienda Usl di Reggio Emilia, d’intesa con la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS), ha disposto una riorganizzazione temporanea e complessiva della rete ospedaliera provinciale.
A partire dalle ORE 20 DI DOMENICA 1 MARZO, il Pronto Soccorso degli Ospedali di Correggio e Scandiano, che non presentano caratteristiche logistiche adatte alla situazione, saranno CHIUSI allo scopo di concentrare le procedure di identificazione dei casi sospetti di infezione nelle strutture ospedaliere e nei Pronto Soccorso più attrezzati ad una gestione appropriata per pazienti e operatori.
In caso di emergenza i cittadini del nostro distretto possono rivolgersi agli ospedali di Guastalla, Reggio Emilia e Carpi.
NON SUBISCE MODIFICHE il servizio di Guardia Medica (Correggio e Fabbrico), ma da lunedì 2 marzo NON SARA’ POSSIBILE IL LIBERO ACCESSO. Telefonando al numero verde 800.231122 il medico valuterà le indicazioni migliori per i cittadini (compresa la possibilità di visita domiciliare).
All’ingresso di tutti gli ospedali della provincia, saranno ATTIVATI DEI CHECK POINT in cui gli operatori sanitari rivolgeranno alcune domande ai visitatori e rileveranno la temperatura. Questo consentirà di separare i flussi di visitatori e pazienti, per limitare la possibilità di diffusione del virus all’interno delle strutture ospedaliere.
Il Sindaco
Alessandro Santachiara
Campagnola Emilia, 1/03/2020
Ore 18.10