Si ricorda quanto previsto all’articolo 24.Pulizia dei fossati del Regolamento Di Polizia Urbana – Deliberazione Di Consiglio Comunale Nr. 43 del 28/11/2011 e s.m.i.

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno tre volte l’anno rispettando le seguenti scadenze:

  • per il periodo primaverile, dal 15 aprile al 15 maggio,
  • per il periodo estivo dal 15 luglio al 31 agosto e,
  • per il periodo autunnale, dal 15 ottobre al 15 novembre.

Le violazioni delle prescrizioni comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 per fossati e canali di lunghezza del fronte fino a 10 m. e da euro 100,00 a euro 500,00 per fossati e canali di lunghezza del 11 fronte superiore a 10 m, e l’obbligo dell’ottemperanza di quanto precedentemente previsto.